DUP
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SILVIA EMANUELLI
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- Iscritto il: 03/01/2015, 9:02
Ad un corso hanno detto che il parere serve trattandosi di strumento di programmazione.
Dissento sommessamente dal parere espresso nell'articolo.
Si tratta di sottili linee di interpretazione, quindi l'importante è essere convinti di come si sta agendo.
Personalmente, essendo lo strumento di programmazione fondamentale dell'ente, credo che il parere dell'organo di revisione sia opportuno (se non necessario), perché con l'approvazione e la successiva presentazione, si dà avvio ad un processo partecipativo di programmazione sul quale il Consiglio e i suoi componenti hanno diritto ad avvalersi, sin dall'inizio, della funzione consultiva del revisore o del collegio.
Si tratta di sottili linee di interpretazione, quindi l'importante è essere convinti di come si sta agendo.
Personalmente, essendo lo strumento di programmazione fondamentale dell'ente, credo che il parere dell'organo di revisione sia opportuno (se non necessario), perché con l'approvazione e la successiva presentazione, si dà avvio ad un processo partecipativo di programmazione sul quale il Consiglio e i suoi componenti hanno diritto ad avvalersi, sin dall'inizio, della funzione consultiva del revisore o del collegio.
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl
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- Marco Sigaudo
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- Iscritto il: 23/12/2014, 19:17
Io non credo che il parere sia dovuto dal momento in cui non si procede con l'approvazione del testo da parte del consiglio.
Dall'Ordine non ci arrivano indicazioni differenti così come dall'Ancrel.
Concordo però con Andrea74...sono interpretazioni.
Dall'Ordine non ci arrivano indicazioni differenti così come dall'Ancrel.
Concordo però con Andrea74...sono interpretazioni.
Marco Sigaudo
Moderatore Forum Tutto PA
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Paolo Gros
- Messaggi: 8889
- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
A fine ottobre (e a regime a fine luglio) ci si dovrà limitare ad una presa d'atto esprimendo il proprio parere obbligatorio (articolo 19 della legge 448/2001) solo sulla programmazione del fabbisogno del personale inclusa nella sezione operativa del Dup.
In generale, la problematica del contenuto dei pareri dell’organo di revisione stabilito dall’articolo 239, comma 1-bis andrebbe anche posto per altri pareri obbligatori, come quello sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, rispetto ai quali non appare chiaro il riferimento alla congruità, alla coerenza e all’attendibilità con le previsioni di bilancio.
Fonte:Il sole24ore
In generale, la problematica del contenuto dei pareri dell’organo di revisione stabilito dall’articolo 239, comma 1-bis andrebbe anche posto per altri pareri obbligatori, come quello sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, rispetto ai quali non appare chiaro il riferimento alla congruità, alla coerenza e all’attendibilità con le previsioni di bilancio.
Fonte:Il sole24ore
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SILVIA EMANUELLI
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- Iscritto il: 03/01/2015, 9:02
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha elaborato un documento, dal titolo “DUP e parere dell’organo di revisione”, nel quale analizza la disciplina del DUP concludendo che nell’ambito della presentazione di tale documento al Consiglio Comunale, da effettuare entro il 31 ottobre, non è obbligatorio il parere dell’organo di revisione.
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Paolo Gros
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- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
esprimendo il proprio parere obbligatorio (articolo 19 della legge 448/2001) solo sulla programmazione del fabbisogno del personale inclusa nella sezione operativa del Dup
poi va tutto bene tanto non si capisce piu' nulla
poi va tutto bene tanto non si capisce piu' nulla
http://www.google.it/url?url=http://www ... kPVZODmU0Q
il documento cdne ha un passagio interessante.
"...Sembra impossibile esprimere da parte dell’organo di revisione un parere di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti con riferimento ad un documento di programmazione che non accompagni lo stesso bilancio di previsione..."
in sostanza non possono esprimere il parere poiche i dati di bilancio non soon attendibili.....ma allora cosa c...o lo faccimo a fare prima del bilancio e cosa..c...o hanno fatto gli enti sperimentatori....Forse se lo dicevano prima era meglio...
"..In ogni caso se il Dup è solo presentato e non sottoposto all’approvazione del Consiglio il parere dell’organo di revisione non è obbligatorio.."
"...Sul Dup 2016/2018, in mancanza delle precisazioni normative prima richieste, l’organo di revisione, si esprimerà in sede di parere sul bilancio di previsione verificando la coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, la coerenza interna tra documento di programmazione e previsioni di bilancio, nonché la loro attendibilità e congruità come richiesto dal citato comma 1 bis del citato articolo 239 del D.lgs. 267/2000.."
il documento cdne ha un passagio interessante.
"...Sembra impossibile esprimere da parte dell’organo di revisione un parere di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti con riferimento ad un documento di programmazione che non accompagni lo stesso bilancio di previsione..."
in sostanza non possono esprimere il parere poiche i dati di bilancio non soon attendibili.....ma allora cosa c...o lo faccimo a fare prima del bilancio e cosa..c...o hanno fatto gli enti sperimentatori....Forse se lo dicevano prima era meglio...
"..In ogni caso se il Dup è solo presentato e non sottoposto all’approvazione del Consiglio il parere dell’organo di revisione non è obbligatorio.."
"...Sul Dup 2016/2018, in mancanza delle precisazioni normative prima richieste, l’organo di revisione, si esprimerà in sede di parere sul bilancio di previsione verificando la coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, la coerenza interna tra documento di programmazione e previsioni di bilancio, nonché la loro attendibilità e congruità come richiesto dal citato comma 1 bis del citato articolo 239 del D.lgs. 267/2000.."

