quest o ente non è sperimentatore e non ha ancora approvato il nuovo regolamento di contabilità
ora a seguito di segnalazione modifica cronoprogramma da parte ufficio tecnico è necessario effettuare le variazioni su fondo pluriennale vincolato con spostamento di alcune spese dal 2015 al 2016 e viceversa
quale organo ha la competenza per questa variazione?
qualcuno ha uno schema di provvedimento?
grazie per l'aiuto che mi darete
variazioni fpv ente non sperimentatore
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Paolo Gros
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- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
nel caso e' variazione pluriennale ed e' di CC
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Paolo Gros
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si tratta di ...spostamento di spese... quindi dell'opera o di parte di essa e non di semplice indicazione contabile temporale.
Decidere di fare ( spostamento) un'opera ora o nel 2016 non credo sia una scelta dirigenziale ...credo ...a questo punto
Decidere di fare ( spostamento) un'opera ora o nel 2016 non credo sia una scelta dirigenziale ...credo ...a questo punto
Il principio è che il Consiglio ha autorizzato a monte la realizzazione dell'opera con l'inserimento nel bilancio (triennale).
Una volta ottenuta l'autorizzazione e individuata la fonte di finanziamento in CC, le tempistiche di realizzazione (fermo restando tutto il resto) diventano un aspetto gestionale.
Per cui, se le risorse in entrata sono accertate e l'opera viene avviata (pubblicazione bando), ci sono i presupposti per l'attivazione del FPV per i SAL che si prevede non matureranno entro il 31/12. Se questo cronoprogramma muta nel corso dell'anno (cioè si prevede che arrivi a maturazione un SAL in più o in meno), la variazione incide solo sull'esigibilità della spesa e, conseguentemente, sull'importo del FPV al 31/12. In applicazione dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b) del TUEL, sono adottate dal responsabile finanziario o, se il regolamento lo prevede, dal dirigente responsabile della spesa.
Ma anche nel caso le procedure di aggiudicazione non siano avviate entro l'anno, e quindi non ci sia titolo per l'attivazione del FPV per assenza di obbligazione giuridica, lo stanziamento di spesa (sempre supponendo che l'entrata sia stata regolarmente accertata) confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione. L'anno successivo, in attesa dell'approvazione del rendiconto, tale quota può essere applicata per rifinanziare lo specifico intervento di spesa. E anche in questo caso, la competenza è del responsabile finanziario (o del dirigente) ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c) e dell'art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL.
Una volta ottenuta l'autorizzazione e individuata la fonte di finanziamento in CC, le tempistiche di realizzazione (fermo restando tutto il resto) diventano un aspetto gestionale.
Per cui, se le risorse in entrata sono accertate e l'opera viene avviata (pubblicazione bando), ci sono i presupposti per l'attivazione del FPV per i SAL che si prevede non matureranno entro il 31/12. Se questo cronoprogramma muta nel corso dell'anno (cioè si prevede che arrivi a maturazione un SAL in più o in meno), la variazione incide solo sull'esigibilità della spesa e, conseguentemente, sull'importo del FPV al 31/12. In applicazione dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b) del TUEL, sono adottate dal responsabile finanziario o, se il regolamento lo prevede, dal dirigente responsabile della spesa.
Ma anche nel caso le procedure di aggiudicazione non siano avviate entro l'anno, e quindi non ci sia titolo per l'attivazione del FPV per assenza di obbligazione giuridica, lo stanziamento di spesa (sempre supponendo che l'entrata sia stata regolarmente accertata) confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione. L'anno successivo, in attesa dell'approvazione del rendiconto, tale quota può essere applicata per rifinanziare lo specifico intervento di spesa. E anche in questo caso, la competenza è del responsabile finanziario (o del dirigente) ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c) e dell'art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL.
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl
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