Figli Minori
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FedroIlGrande
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In caso di minorenni in possesso di un immobile (terreno), il soggetto passivo è il figlio minore o il genitore ?
- lucio guerra
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Qualunque immobile intestato ad un minorenne è gravato dall’usufrutto legale a favore dei suoi genitori
Il minorenne ne è dunque nudo proprietario e l’imposta è dovuta dai genitori in nome proprio.
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- lucio guerra
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articolo del codice applicabile e' il 320:
`ampio argomento in esame, non puo` prescindere dall`analisi, seppur breve, relativa alla definizione di “potesta` genitoriale ”e modalita` del suo esercizio.
La potesta` dei genitori consiste nel, potere-dovere che gli stessi hanno nei confronti dei loro figli, dal duplice contenuto:
a) di natura personale, ricomprendente il dovere di custodire, allevare, educare ed istruire il minore;
b) di natura patrimoniale ricomprendendo in tal caso, la rappresentanza legale sul minore; l`amministrazione e l`usufrutto legale dei suoi beni.
La titolarita` spetta ad entrambi i genitori, ma il suo esercizio, sempre nell`interesse del minore, puo` essere disgiunto per quanto riguarda il compimento di atti di ordinaria amministrazione, esclusivamente congiunto per quegli atti di straordinaria amministrazione.
Infatti per l`effetto dell`art. 320 c.c.- rappresentanza e amministrazione- i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta`, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell`articolo316.(art. che prevede l`intervento del giudice)
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita` o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne` promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita` o utilita` evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l`impiego.
L`esercizio di una impresa commerciale non puo` essere continuato se non con l`autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi puo` consentire l`esercizio provvisorio dell`impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potesta`, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta`, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potesta`, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all`altro genitore.
Pertanto tutti gli atti compiuti senza il preventivo rispetto della disciplina codicistica, ai sensi dell`art 322, possono essere annullati su azione di uno od entrambi i genitori esercenti la potesta` del figlio.
Sempre per effetto di legge, ai genitori, spetta altresi` l`usufrutto legale sui beni del figlio i cui riferimenti normativi si rinvengono ai sensi degli art 324 e ss. del codice civile.
L`art 324 c.c. stabilisce che: i genitori esercenti la potesta` hanno in comune l`usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all`istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un`arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potesta` o uno di essi non ne abbiano l`usufrutto: la condizione pero` non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima ;
4) i beni pervenuti al figlio per eredita`, legato o donazione e accettati nell`interesse del figlio contro la volonta` dei genitori esercenti la potesta`. Se uno solo di essi era favorevole all`accettazione, l`usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
L`usufrutto legale non puo` essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne` di esecuzione da parte dei creditori.
L`esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e` titolare esclusivo non puo` aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.(art 326 c.c ).
Sue cause di estinzione sono: raggiungimento della maggiore eta` del figlio, suo matrimonio autorizzato dal tribunale per i minori, perimento dell`oggetto o morte dei genitori.
Da non trascurare e` l`analisi dell`art 334 c.c. applicabile in caso di mala amministrazione del patrimonio del minore da parte dei genitori.
L`articolo in questione dispone che: quando il patrimonio del minore e` male amministrato, il tribunale puo` stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell`amministrazione o puo` rimuovere entrambi o uno solo di essi dall`amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell`usufrutto legale.
L`amministrazione e` affidata ad un curatore, se e` disposta la rimozione di entrambi i genitori.
`ampio argomento in esame, non puo` prescindere dall`analisi, seppur breve, relativa alla definizione di “potesta` genitoriale ”e modalita` del suo esercizio.
La potesta` dei genitori consiste nel, potere-dovere che gli stessi hanno nei confronti dei loro figli, dal duplice contenuto:
a) di natura personale, ricomprendente il dovere di custodire, allevare, educare ed istruire il minore;
b) di natura patrimoniale ricomprendendo in tal caso, la rappresentanza legale sul minore; l`amministrazione e l`usufrutto legale dei suoi beni.
La titolarita` spetta ad entrambi i genitori, ma il suo esercizio, sempre nell`interesse del minore, puo` essere disgiunto per quanto riguarda il compimento di atti di ordinaria amministrazione, esclusivamente congiunto per quegli atti di straordinaria amministrazione.
Infatti per l`effetto dell`art. 320 c.c.- rappresentanza e amministrazione- i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta`, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell`articolo316.(art. che prevede l`intervento del giudice)
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita` o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne` promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita` o utilita` evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l`impiego.
L`esercizio di una impresa commerciale non puo` essere continuato se non con l`autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi puo` consentire l`esercizio provvisorio dell`impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potesta`, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta`, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potesta`, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all`altro genitore.
Pertanto tutti gli atti compiuti senza il preventivo rispetto della disciplina codicistica, ai sensi dell`art 322, possono essere annullati su azione di uno od entrambi i genitori esercenti la potesta` del figlio.
Sempre per effetto di legge, ai genitori, spetta altresi` l`usufrutto legale sui beni del figlio i cui riferimenti normativi si rinvengono ai sensi degli art 324 e ss. del codice civile.
L`art 324 c.c. stabilisce che: i genitori esercenti la potesta` hanno in comune l`usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all`istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un`arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potesta` o uno di essi non ne abbiano l`usufrutto: la condizione pero` non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima ;
4) i beni pervenuti al figlio per eredita`, legato o donazione e accettati nell`interesse del figlio contro la volonta` dei genitori esercenti la potesta`. Se uno solo di essi era favorevole all`accettazione, l`usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
L`usufrutto legale non puo` essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne` di esecuzione da parte dei creditori.
L`esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e` titolare esclusivo non puo` aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.(art 326 c.c ).
Sue cause di estinzione sono: raggiungimento della maggiore eta` del figlio, suo matrimonio autorizzato dal tribunale per i minori, perimento dell`oggetto o morte dei genitori.
Da non trascurare e` l`analisi dell`art 334 c.c. applicabile in caso di mala amministrazione del patrimonio del minore da parte dei genitori.
L`articolo in questione dispone che: quando il patrimonio del minore e` male amministrato, il tribunale puo` stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell`amministrazione o puo` rimuovere entrambi o uno solo di essi dall`amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell`usufrutto legale.
L`amministrazione e` affidata ad un curatore, se e` disposta la rimozione di entrambi i genitori.
Buongiorno
Mi trovo ad affrantare una questione quanto mai articolata, per la quale Vi chiedo consiglio.
Il caso:
- Unico genitore di figlio minore (madre)
- Minore proprietario di civile abitazione
- sentenza giudice dei minori che limita i diritti genitoriali
- affidamento del minore ai nonni,
- attribuzione ai nonni dei diritti riguardanti l'esercizio delle attività di ordinaria amministrazione nell'interesse del minore.
Le mie conclusioni:
- l'usufrutto legale dell'abitazione è ancora in capo al genitore
- il soggetto passivo ai fini deile imposte locali continua ad essere la madre.
Mi trovo ad affrantare una questione quanto mai articolata, per la quale Vi chiedo consiglio.
Il caso:
- Unico genitore di figlio minore (madre)
- Minore proprietario di civile abitazione
- sentenza giudice dei minori che limita i diritti genitoriali
- affidamento del minore ai nonni,
- attribuzione ai nonni dei diritti riguardanti l'esercizio delle attività di ordinaria amministrazione nell'interesse del minore.
Le mie conclusioni:
- l'usufrutto legale dell'abitazione è ancora in capo al genitore
- il soggetto passivo ai fini deile imposte locali continua ad essere la madre.
- lucio guerra
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mi sembra possa andare
Riprendo questo topic per un'altra domanda:
se il figlio minore compie il diciottesimo anno di età nel corso dell'anno oggetto di accertamento, è corretto emettere un avviso al genitore per i mesi in cui il figlio era minore, e un altro avviso per i restanti mesi al figlio?
Grazie.
se il figlio minore compie il diciottesimo anno di età nel corso dell'anno oggetto di accertamento, è corretto emettere un avviso al genitore per i mesi in cui il figlio era minore, e un altro avviso per i restanti mesi al figlio?
Grazie.
- lucio guerra
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si ..... in quanto l’usufrutto legale si estingue a causa del raggiungimento della capacità di agire (con il compimento del diciottesimo anno di età)
Buongiorno chiedo un aiuto.
Un bimbo (!) ha acquistato un immobile anni fa.
Nel 2012 non vi è alcun pagamento IMU ne' a nome suo (in realtà correttamente), ne' a nome del papà, ne' a nome della mamma.
Adesso il soggetto è maggiorenne.
L'avviso di accertamento per l'anno 2012 (anno in cui ancora era minorenne) lo emetto ai genitori al 50% e 50% in quanto all'epoca i soggetti passivi erano loro?
Grazie
Un bimbo (!) ha acquistato un immobile anni fa.
Nel 2012 non vi è alcun pagamento IMU ne' a nome suo (in realtà correttamente), ne' a nome del papà, ne' a nome della mamma.
Adesso il soggetto è maggiorenne.
L'avviso di accertamento per l'anno 2012 (anno in cui ancora era minorenne) lo emetto ai genitori al 50% e 50% in quanto all'epoca i soggetti passivi erano loro?
Grazie
- lucio guerra
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Sìacqua ha scritto:Buongiorno chiedo un aiuto.
Un bimbo (!) ha acquistato un immobile anni fa.
Nel 2012 non vi è alcun pagamento IMU ne' a nome suo (in realtà correttamente), ne' a nome del papà, ne' a nome della mamma.
Adesso il soggetto è maggiorenne.
L'avviso di accertamento per l'anno 2012 (anno in cui ancora era minorenne) lo emetto ai genitori al 50% e 50% in quanto all'epoca i soggetti passivi erano loro?
Grazie

