Spese di personale e uscite correnti

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La deliberazione n. 27/2015 della Corte dei Conti, sezione Autonomie, interpreta la riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti come un vincolo autonomo e un parametro da rispettare, nonostante l’abrogazione del comma 7, art. 76, DL n. 112/2008 in cui veniva disciplinato tale obbligo.

L’indice risultante dal rapporto sopra indicato era soggetto a una verifica obbligatoria che vietava (in presenza di un indice superiore al 50%) di procedere con assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.
Tale verifica, disciplinata dal suddetto articolo, ora abrogato, viene ricordata anche nel comma 557 della Legge n. 296/2006, dove sembra assumere però l’aspetto di un mero consiglio per il contenimento della spesa.

Con la deliberazione in commento, invece, la Corte dei Conti ha evidenziato che il rapporto tra spese di personale e spese correnti rimane un vincolo autonomo da rispettare e ha, inoltre, confermato che la spesa di personale non può superare il valore medio della spesa effettivamente sostenuta nel periodo di esercizi dal 2011 al 2013.
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Paolo Gros
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chissa se si occuperanno ab nche del rapporto spese correnti/acquisto aerei di rappresentanza :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Paolo Gros
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vgiannotti
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Il rapporto tra spese del personale e spese correnti si realizza nello stesso periodo del rapporto fisse ed immutabile del periodo 2011-2013. Ossia ai fine della verifica l'ente deve rispettare:
- Una spesa inferiore ai sensi dell'art.1 comma 557 (ossia con la riduzione delle spese escluse) della spesa media sostenuta nel periodo 2011-2013;
- Un valore del rapporto spesa del personale spesa corrente non superiore alvalore medio sostenuto nel periodo 2011-2013.
Tale periodo, per la Sezione delle Autonomie resta immutabile anche per gli anni successivi, e rappresenta un valore di base.
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