Fino alla data del riaccertamento ordinario da effettuarsi prima del rendiconto 2015, è possibile pagare sui residui?
Esempio: gas energia etc.?
RESIDUI AL 1 GENNAIO 2016
Se la fattura arriva entro fine febbraio ("In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento.")
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl
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manuela1965
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Andrea74 ha scritto:Se la fattura arriva entro fine febbraio ("In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento.")
"o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento."
Quindi se la prestazione è stata resa nel 2015 e la fattura mi arriva prima del riaccertamento ordinario la posso pagare? Il riaccertamento ordinario entro quale data deve essere effettuato?
Non c'è un termine preciso per il riaccertamento, dipende dalle tempistiche dell'ente per la successiva approvazione del consuntivo: dev'essere deliberato in tempo utile per poi arrivare all'approvazione del rendiconto entro il 31/12.
In ogni caso, la ricezione della fattura non sposta di molto la questione. Può arrivare una fattura anche relativa ad un impegno che al 31/12 non era ancora diventato esigibile (ad es., perché la prestazione è stata svolta in gennaio). In questo caso, la liquidazione deve avvenire sulla competenza e non sui residui.
In ogni caso, la ricezione della fattura non sposta di molto la questione. Può arrivare una fattura anche relativa ad un impegno che al 31/12 non era ancora diventato esigibile (ad es., perché la prestazione è stata svolta in gennaio). In questo caso, la liquidazione deve avvenire sulla competenza e non sui residui.
Andrea Minari
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manuela1965
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E quindi cancello l'impegno e impegno di nuovo sul 2016 in competenza, oppure cancello l'impegno e reimpegno sul 2016 con variazione di esigibilità?Andrea74 ha scritto:Non c'è un termine preciso per il riaccertamento, dipende dalle tempistiche dell'ente per la successiva approvazione del consuntivo: dev'essere deliberato in tempo utile per poi arrivare all'approvazione del rendiconto entro il 31/12.
In ogni caso, la ricezione della fattura non sposta di molto la questione. Può arrivare una fattura anche relativa ad un impegno che al 31/12 non era ancora diventato esigibile (ad es., perché la prestazione è stata svolta in gennaio). In questo caso, la liquidazione deve avvenire sulla competenza e non sui residui.
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SILVIA EMANUELLI
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Ma se una fattura arriva ad esempio a maggio e la prestazione è regolarmente resa nell'anno 2015 posso pagare a residuo?
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Paolo Gros
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beh , se hai ancora il residuo e non lo hai reimputato ,,,per forza
Seconda ipotesi. Lo puoi fare con il riaccertamento ordinario, oppure anche con un riaccertamento anticipato (determina del responsabile finanziario + parere revisore)manuela1965 ha scritto:E quindi cancello l'impegno e impegno di nuovo sul 2016 in competenza, oppure cancello l'impegno e reimpegno sul 2016 con variazione di esigibilità?Andrea74 ha scritto:Non c'è un termine preciso per il riaccertamento, dipende dalle tempistiche dell'ente per la successiva approvazione del consuntivo: dev'essere deliberato in tempo utile per poi arrivare all'approvazione del rendiconto entro il 31/12.
In ogni caso, la ricezione della fattura non sposta di molto la questione. Può arrivare una fattura anche relativa ad un impegno che al 31/12 non era ancora diventato esigibile (ad es., perché la prestazione è stata svolta in gennaio). In questo caso, la liquidazione deve avvenire sulla competenza e non sui residui.
Andrea Minari
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manuela1965
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Fatemi capire:Andrea74 ha scritto:Certo.SILVIA EMANUELLI ha scritto:Ma se una fattura arriva ad esempio a maggio e la prestazione è regolarmente resa nell'anno 2015 posso pagare a residuo?
quindi per le prestazioni rese entro 31/12 posso lasciare i residui e pagare su quello anche se la fattura mi arriva in qualsiasi mese dell'anno successivo, mentre se la prestazione non è stata resa entro 31/12 devo eliminare l'impegno e reimpegnarlo competenza 2016? Giusto?

