Passaggio da C3 a responsabile di area D1

Rispondi
r@gioneri@
Messaggi: 33
Iscritto il: 27/01/2015, 14:39

Buongiorno, il responsabile dell'area tecnica-patrimonio dell'ente per il quale lavoro è stato messo in malattia
per sei mesi, il segretario comunale vorrebbe coprire questo periodo, passando l'altro tecnico che, ha la qualifica di geometra ed è entrato in servizio nel 2004 dalla categoria C3 dalla categoria D1 dandogli anche la responsabilità di area.

E possibile questa operazione? perché io sapevo che non si poteva più fare.

Ringrazio per la risposta.
kkk1972
Messaggi: 277
Iscritto il: 15/01/2015, 2:04

Visto che l'assenza è temporanea, direi che si vuole utilizzare l'istituto delle "mansioni superiori", che si può ancora usare nei limiti previsti dalla normativa (art. 52 d.lgs. 165/2001) e del CCNL.
kkk1972
********
Avvertenze:
1. Se non cito leggi o altri documenti quello che scrivo è solo una mia opinione, quindi non fidatevi troppo.
2. Prima di aprire un nuovo post, usate la funzione [cerca], magari c'è già la risposta che vi serve... ;)
Paolo Gros
Messaggi: 8889
Iscritto il: 02/01/2015, 8:57

se il soggetto e' in malattia non le vedo applicabili poiche' tra i requisiti per le mansioni superiori vi e' la necessita' di posto vacante e concorso bandito
Paolo Gros
Moderatore Forum Tutto Pa

paologros1958@libero.it
paologros1958@gmail.com
kkk1972
Messaggi: 277
Iscritto il: 15/01/2015, 2:04

Paolo Gros ha scritto:se il soggetto e' in malattia non le vedo applicabili poiche' tra i requisiti per le mansioni superiori vi e' la necessita' di posto vacante e concorso bandito
Non necessariamente.
Mansioni superiori
(art. 8 CCNL 14.9.2000)
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art. 56, commi
2, 3 e 4 del D.lgs. n. 29/93 111 per la parte demandata alla contrattazione.
2. In applicazione di quanto previsto dall’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il
conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi :
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino
a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante,
……. omissis;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione
del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.

3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche
attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di
dirigenza, dal responsabile del servizio, nell’ambito delle risorse espressamente
assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato
per iscritto al dipendente incaricato.
4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti
previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999 114.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il
trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello
iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo
rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di
retribuzione individuale di anzianità.
6. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D,
possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti
dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto
alla percezione dei relativi compensi.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art. 56
del D.Lgs.n.29/1993 115.
kkk1972
********
Avvertenze:
1. Se non cito leggi o altri documenti quello che scrivo è solo una mia opinione, quindi non fidatevi troppo.
2. Prima di aprire un nuovo post, usate la funzione [cerca], magari c'è già la risposta che vi serve... ;)
Rispondi