Il decreto del Mef del 2 aprile recita che la delibera di ripiano del disavanzo tecnico scaturito dalla delibera di Gm di riaccertamento straordinario dei residui debba essere approvato entro 45 giorni dalla medesima. 2 domande?
1) se si superano i 45 giorni, viene nominato il commissario?
2) se il Cc non approva la delibera di ripiano, quali le conseguenze? Scioglimento del consiglio?
Ringrazio chiedendovi il riferimento normativo
Delibera ripiano disavanzo
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faustoferrazzo
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Prima cosa bisogna capire se è disavanzo tecnico oppure no, perché nel promo caso non vi è obbligo di ripiano mentre nel secondo si.
In caso di mancato ripiano di un disavanzo (non tecnico) vi è lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 188, comma 1 TUEL.
Il ritardo pare non essere sanzionato, naturalmente il disavanzo deve essere comunicato al consiglio prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
In caso di mancato ripiano di un disavanzo (non tecnico) vi è lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 188, comma 1 TUEL.
Il ritardo pare non essere sanzionato, naturalmente il disavanzo deve essere comunicato al consiglio prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
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faustoferrazzo
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"Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di
cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di
importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato
stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo
esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse
dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei
bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a
tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi
reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi
per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere
approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al
disavanzo tecnico. "
art. 3, comma 13 D.Lgs 118/2011
cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di
importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato
stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo
esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse
dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei
bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a
tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi
reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi
per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere
approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al
disavanzo tecnico. "
art. 3, comma 13 D.Lgs 118/2011
e su questo ci siamo, appurato che trattasi di disavanzo tecnico i miei dubbi sono sempre due: alla luce del Decreto del MEF 2 aprile 2015, art 2 (...le modalità di recupero del maggiore disavanzo [...] sono tempestivamente definite con delibera consiliare , in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di GM sul riaccertamento straordinario residui),
1) se vengono superati i 45 giorni, quali le sanzioni dato che il decreto del 2 aprile nulla dice
2) se il CC boccia la delibera, quali le conseguenze?
Non vorrei tediarvi e vi ringrazio ancora
1) se vengono superati i 45 giorni, quali le sanzioni dato che il decreto del 2 aprile nulla dice
2) se il CC boccia la delibera, quali le conseguenze?
Non vorrei tediarvi e vi ringrazio ancora
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faustoferrazzo
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- Iscritto il: 12/01/2015, 14:47
Se è disavanzo tecnico non c'è obbligo di ripiano
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gioacchinogugliotta
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- Iscritto il: 15/02/2016, 18:48
scusate, nel mio caso l'ente provveda ad effettuare un riaccertamento straordinario dei residui e scelga di ripianare il disavanzo di amministrazione in 30 anni con rate costanti, e la delibera di consiglio comunale viene portata all'attenzione del consiglio e dell'organo di revisione ]oltre il termine di 45 giorni[/b] cosa succede?
viene inficiata la possibilità di ripianare tale disavanzo in 30 anni?
Ciò lo chiedo dato atto che il D:M. del 2 aprile e il D.Lgs 118/2011 non prevede mi pare alcun regime sanzionatorio per il mancato rispetto di tale termine.
Grazie anticipate e scusate
viene inficiata la possibilità di ripianare tale disavanzo in 30 anni?
Ciò lo chiedo dato atto che il D:M. del 2 aprile e il D.Lgs 118/2011 non prevede mi pare alcun regime sanzionatorio per il mancato rispetto di tale termine.
Grazie anticipate e scusate

