Debito tributario e compensazione con cessione area

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FedroIlGrande
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Una immobiliare in possesso di numerosi lotti di terreni fabbricabili non versa l'IMU.
Il contribuente ha proposto all'amministrazione di cedere in cambio del debito due lotti di terreno.
E' Possibile?
Quali si corrono?
Chi è il soggetto titolato ad accettare tale transazione: il Responsabile finanziario, quello tecnico, la Giunta Comunale, Il Consiglio Comunale?
Serve il parere legale Segretario?
Serve il parere del revisore dei conti?
Paolo Gros
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tale compensazione non e' legittimamente possibile
Paolo Gros
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lucio guerra
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tale compensazione non e' legittimamente possibile
lucio guerra
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FedroIlGrande
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Perchè non è legittimamente possibile?
Da quale norma si evince la vostra risposta?
Sindaco e segretario vogliono portala in consiglio... :?:
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lucio guerra
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le varie disposizioni di legge e regolamentari disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

nel caso indicato il contribuente non ha somme a credito dal comune, ma beni immobili

pertato risulta necessaria quantomeno una dettagliata regolamentazione comunale a monte (regolamento generale delle entrate) che preveda e disciplini nel dettaglio tale possibilità

esempio :

COMPENSAZIONE ED ACCOLLO DI OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE

1. E’ ammessa la compensazione di crediti e debiti reciproci ai sensi dell’art. 1241 del C.C. e s.m.i., nonché delle disposizioni di legge in materia.

2. L’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni d’imposta.

3. In caso di debiti tributari derivanti dall’attività accertativa e/o di riscossione coattiva, di importi pari o superiori ad € XXXXXX, il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria può proporre all’Ente la cessione totale per l’intero, in piena proprietà, di beni immobili in sostituzione dell’adempimento originario di versamento, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, purché di valore non inferiore all’obbligazione stessa.

4. Gli immobili di cui al comma 3 possono essere esclusivamente terreni siti nel territorio del Comune di XXXXXXXX e devono essere liberi da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a favore di terzi ed il soggetto passivo d’imposta non deve trovarsi in stato d’insolvenza.

5. Il Comune, nell’ambito della procedura accertativa e/o di riscossione coattiva, qualora emerga situazione di obiettiva difficoltà economica e/o mancanza di liquidità del soggetto passivo, può accettare la proposta di “datio in solutum” prestazione in luogo dell’adempimento, previa apposita valutazione:

a) della realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore;
b) del valore del bene proposto in pagamento, stimato da un soggetto terzo ed indipendente, che dia atto anche del grado di realizzabilità di un’eventuale futura vendita del bene;
c) dell’interesse all’acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del Comune, anche tenuto conto degli usi ipotizzabili, espresso dai Servizi Comunali competenti;
d) degli effetti che la datio in solutum – prestazione in luogo dell’adempimento può produrre sul bilancio comunale, espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall’organo di revisione.
6. Nella proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 3, in pagamento totale del debito, il contribuente è tenuto a specificare che nulla avrà a che pretendere dall’Ente qualora il bene proposto abbia un valore superiore al debito maturato nei confronti del Comune e che cesserà ogni eventuale materia del contendere fondata, direttamente o indirettamente, sugli immobili oggetto di accertamento.
7. In caso di accettazione da parte del Comune della proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 3, sono a carico del contribuente le spese per l’eventuale frazionamento dell’immobile, le spese contrattuali e fiscali, i compensi spettanti al concessionario della riscossione per i provvedimenti emessi, il rimborso delle spese sostenute dall’agente di riscossione e le spese di perizia sostenute dal Comune.
8. E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall’accollato e crediti vantati dall’accollante nei confronti del Comune, in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni d’imposta.
lucio guerra
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Paolo Gros
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speriamo che le argomentazioni di Lucio bastino a ....sindaco e segretario !!!! :shock:
Paolo Gros
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