Abbiamo ripartito il disavanzo in 30 esercizi come previsto dalla normativa.
Una parte di questo disavanzo è costituito da fondi vincolati di importo ben superiore alla quota annua con la quale è stata data copertura al disavanzo. Vorrei sapere quali soluzioni sono percorribili per l'utilizzabilità dei fondi vincolati.
Grazie
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDI VINCOLATI
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Paolo Gros
- Messaggi: 8889
- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
in tal caso nessuna
Credo che la risposta di Paolo volesse intendere che i fondi vincolati non possono essere utilizzati per coprire genericamente la quota annuale di disavanzo.
Se quest'ultima è stata regolarmente iscritta in bilancio e coperta da risorse correnti 2015, nulla osta all'applicazione delle quote vincolate ed al successivo impegno e liquidazione delle spese che esse finanziano.
Se quest'ultima è stata regolarmente iscritta in bilancio e coperta da risorse correnti 2015, nulla osta all'applicazione delle quote vincolate ed al successivo impegno e liquidazione delle spese che esse finanziano.
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl
Formatore Studio Sigaudo srl
Se erano vincolati come possono essere finiti nel disavanzo?
Mi spiego. Se avevi:
Risultato di amministrazione 100
composto da:
quota accantonata 1000
quota vincolata 200
quota disponibile - 1100
avrai ripartito in 30 anni i 1.100 che NON comprendono i 200 vincolati. Per cui questi ultimi si possono applicare ed utilizzare come in passato.
Mi spiego. Se avevi:
Risultato di amministrazione 100
composto da:
quota accantonata 1000
quota vincolata 200
quota disponibile - 1100
avrai ripartito in 30 anni i 1.100 che NON comprendono i 200 vincolati. Per cui questi ultimi si possono applicare ed utilizzare come in passato.
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl
Formatore Studio Sigaudo srl
Il tuo risultato di amministrazione (-108) sarebbe stato piu' negativo (-288) se tu non avessi eliminato il/i residuo/i passivo che hai poi vincolato (180) quindi la tua parte disponibile sarebbe stata comunque di (-288 [ nuovo RA] + (-88)) di -€ 376. Pertanto i 180 (parte vincolata) non fanno comunque parte dei -376 che tu hai ripianto nei 30 anni e coperti annualmente. Di conseguenza i 180 sono "neutri" e non compresi nel disavanzo da riaccertamento e li puoi applicare. Immagina se questi €. 180 fossero "impegni tecnici" relativi a finanziamenti che devi avere per esempio dalla Regione: che fai non applichi e perdi i finanziamenti??
Se il risultato finale a rendiconto non è capiente per il ripristino dei vincoli e delle somme da accantonare (vedi prima fra tutte il FCDE a rendiconto) l’ente si trova in disavanzo pur avendo un avanzo vincolato da dover applicare. Il disavanzo pertanto è quello che rimane dopo la copertura dei vincoli e del fondo crediti. Meno problematico se è solo per copertura del fondo crediti in quanto non è imputabile a fatti gestionali ma solo a modalità nuove di salvaguardia degli equilibri di competenza rafforzata/cassa.
E’ ovvio che l’avanzo esistente in tal caso è solo quello vincolato/accantonato e non quello libero, il quale ultimo, laddove vi fosse stato, è già stato “mangiato” dalla copertura dell’avanzo per la conservazione dei vincoli. Insomma: non può coesistere avanzo libero e disavanzo ma solo avanzo vincolato/accantonato e disavanzo.
Al bilancio va pertanto applicata la quota di disavanzo che l’ente ha deciso di spalmare entro i 30 anni in cui era consentito dal D.M. 2/4/2015 e va applicata la quota dell’avanzo vincolato per finanziare le spese che non si è potuto impegnare neanche col FPV l’anno precedente (in questo caso nei limiti delle richieste di volta in volta provenienti dai responsabili dei servizi).
E’ ovvio che l’avanzo esistente in tal caso è solo quello vincolato/accantonato e non quello libero, il quale ultimo, laddove vi fosse stato, è già stato “mangiato” dalla copertura dell’avanzo per la conservazione dei vincoli. Insomma: non può coesistere avanzo libero e disavanzo ma solo avanzo vincolato/accantonato e disavanzo.
Al bilancio va pertanto applicata la quota di disavanzo che l’ente ha deciso di spalmare entro i 30 anni in cui era consentito dal D.M. 2/4/2015 e va applicata la quota dell’avanzo vincolato per finanziare le spese che non si è potuto impegnare neanche col FPV l’anno precedente (in questo caso nei limiti delle richieste di volta in volta provenienti dai responsabili dei servizi).

