Purtroppo però la sentenza riguarda l'ICI, dove anch'io ho vinto il ricorso.
Il problema sta nell'IMU: STESSO COMUNE = SI - COMUNI DIVESRSI = NO
CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIAMO!
-
emanuela72
- Messaggi: 206
- Iscritto il: 21/01/2015, 11:39
Mi fa piacere sapere che un volta su un milione posso aiutare anch'io...di solito non faccio altro che chiedere

-
emanuela72
- Messaggi: 206
- Iscritto il: 21/01/2015, 11:39
Chiedo scusa...in effetti il titolo di ENTI ONLINE parlava di IMU e non di ICI ma, cercando la sentenza, mi sono accorta dell'errore.
Per evitare a valle queste problematiche, sarebbe buona cosa che i vigili (a monte), prima di uscire a verificare la residenza di "certe persone", si confrontassero con noi colleghi dei tributi...
Per evitare a valle queste problematiche, sarebbe buona cosa che i vigili (a monte), prima di uscire a verificare la residenza di "certe persone", si confrontassero con noi colleghi dei tributi...
-
emanuela72
- Messaggi: 206
- Iscritto il: 21/01/2015, 11:39
Non riesci a fare nulla analizzando le utenze elettriche, gas... disponibili in punto fisco - aggiornate al 2013 - in modo da giustificare il fatto che non sia dimora abituale?
-
martina2012
ABBIAMO IL CASO DELLA MOGLIE RESIDENTE NEL NOSTRO COMUNE E IL MARITO RESIDENTE FUORI REGIONE. LA MOGLIE HA PAGATO A NOI COME SECONDA CASA E ORA CHIEDE LA RESTITUZIONE DELL'IMU VERSATA IN QUANTO DEFINISCE LA SUA CASA "1^ CASA". NOI RITENIAMO DI NON DOVERE RIMBORSARE NULLA IN QUANTO I CONIUGI DEVONO SCEGLIERE UNA SOLA CASA COME ABITAZIONE PRINCIPALE E DIMORA ABITUALE. VI CHIEDIAMO INOLTRE SE DEBBANO PRENDERE ANAGRAFICAMENTE UN'UNICA RESIDENZA.
RIMANIAMO IN ATTESA E GRAZIE
RIMANIAMO IN ATTESA E GRAZIE
-
FedroIlGrande
- Messaggi: 97
- Iscritto il: 23/02/2015, 14:29
purtroppo la sentenze citata parla di ICI non di DI IMU
LA SENTENZA N.12269 DEL 19 MAGGIO 2010 DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE ICI, SE I CONIUGI NON SEPARATI RESIDENTI NELLO STESSO COMUNE UTILIZZINO COME ABITAZIONE PRINCIPALE DUE LOCALI ADIACENTI INTESTATI RISPETTIVAMENTE A CIASCUN DEI DUE CONIUGI, E' ESTENSIBILE IN MATERIA DI ESENZIONE IMU?. GRAZIE
Art. 13 comma 2 D.L. 201/2011
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
La norma dell'I.M.U. è sicuramente più restrittiva rispetto a quella dell'I.C.I. in quanto richiede espressamente che il possessore e il suo nucleo familiare debbano dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nello stesso immobile.
Andando a leggere l'art.13 comma 2 si evidenzia che:
• nella prima frase, la norma ci espone quello che è il concetto di abitazione principale ai fini IMU e cioè quella singola unità immobiliare in cui “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, pertanto solo quella così definita è “abitazione principale” e, conseguentemente, le altre non lo sono ma sono “altri fabbricati”;
• Nella seconda frase la norma va ad individuare un caso specifico in cui due immobili non rientranti nel concetto di “abitazione principale” appena illustrato in quanto non in possesso di tutti i requisiti richiesti precedentemente (e cioè “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,…”) e, unicamente per questa particolare e ben individuata ipotesi, prevede la possibilità di applicare, per uno solo di questi, “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le sue pertinenze”.
Purtroppo è il MEF che ha creato il caos perché l'articolo è chiaro e sembrerebbe scritto per consolidare quello che la giurisprudenza in materia aveva fatto con l'ICI grazie alle varie sentenze di Cassazione che negavano la doppia abitazione principale ai coniugi... infatti nella norma non è proprio scritto da nessuna parte che in due comuni diversi si possono avere due abitazioni principali per due coniugi... anzi questo è un caso contenuto nella definizione di cui alla prima frase dell'art.13 comma 2 e viene ricompreso tra gli immobili che non sono considerate "abitazione principale".
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
La norma dell'I.M.U. è sicuramente più restrittiva rispetto a quella dell'I.C.I. in quanto richiede espressamente che il possessore e il suo nucleo familiare debbano dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nello stesso immobile.
Andando a leggere l'art.13 comma 2 si evidenzia che:
• nella prima frase, la norma ci espone quello che è il concetto di abitazione principale ai fini IMU e cioè quella singola unità immobiliare in cui “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, pertanto solo quella così definita è “abitazione principale” e, conseguentemente, le altre non lo sono ma sono “altri fabbricati”;
• Nella seconda frase la norma va ad individuare un caso specifico in cui due immobili non rientranti nel concetto di “abitazione principale” appena illustrato in quanto non in possesso di tutti i requisiti richiesti precedentemente (e cioè “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,…”) e, unicamente per questa particolare e ben individuata ipotesi, prevede la possibilità di applicare, per uno solo di questi, “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le sue pertinenze”.
Purtroppo è il MEF che ha creato il caos perché l'articolo è chiaro e sembrerebbe scritto per consolidare quello che la giurisprudenza in materia aveva fatto con l'ICI grazie alle varie sentenze di Cassazione che negavano la doppia abitazione principale ai coniugi... infatti nella norma non è proprio scritto da nessuna parte che in due comuni diversi si possono avere due abitazioni principali per due coniugi... anzi questo è un caso contenuto nella definizione di cui alla prima frase dell'art.13 comma 2 e viene ricompreso tra gli immobili che non sono considerate "abitazione principale".
-
P@R@TR1BUT@R10
- Messaggi: 28
- Iscritto il: 12/01/2015, 10:18
Mi sento di condividere in pieno quanto hai detto. I problema è: in caso di (sicuro) contenzioso, i giudici ragioneranno allo stesso modo? Comunque ti ringrazio per aver sostenuto la mia posizione, anche Lucio mi aveva dato torto nel suo ultimo intervento, sostenendo che se i due coniugi non separati tengono i piedi in due staffe (residenza in comuni diversi, in entrambi con consumi elettrici e idrici dimostrabili) posso avere due abitazioni principali.
CONTINUONS LE COMBAT!
CONTINUONS LE COMBAT!

