Solo ultimamente, a seguito di una revisione dei Settori, ho dovuto affrontare la problematica affidamenti/contratti ed ho molti dubbi in merito alla seguente questione:
Il Consiglio Comunale ha dato atto di indirizzo per l’affidamento a soggetto esterno del servizio di accertamento ICI per gli immobili diversi dalle aree fabbricabili per gli anni d’imposta 2010 e 2011 e la relativa riscossione, con le seguenti indicazioni:
- affidamento a soggetto idoneo, specializzato ed iscritto all’Albo dei soggetti a ciò abilitati istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- aggio: non superiore al 20%;
Considerando che si può prevedere un incasso sull'evasione/elusione di circa 100.000 Euro, qual'è secondo voi la procedura corretta da seguire per l'affidamento in questione?
CHE TIPO DI AFFIDAMENTO?
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Paolo Gros
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gara ad evidenza pubblica
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Paolo Gros
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dipende se si intende conceder l'imposta in concessione ovvero se si ritiene di far svolgere il solo servizio e lasciare le competenze in capo al comune .
Poiche' parlate di aggio ritengo si tratti di concessione
Poiche' parlate di aggio ritengo si tratti di concessione
Perfetto, ma per le concessioni di servizio, l'affidamento deve essere fatto obbligatoriamente a mezzo mercato elettronico ?Paolo Gros ha scritto:dipende se si intende conceder l'imposta in concessione ovvero se si ritiene di far svolgere il solo servizio e lasciare le competenze in capo al comune .
Poiche' parlate di aggio ritengo si tratti di concessione
- lucio guerra
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fino al 31 ottobre 2015
per i Comuni non capoluogo di Provincia
MERCATO ELETTRONICO
- non ritengo ricomprese in tale obbligo le Unioni di Comuni o Comunità Montane e/o cmq altri Enti o Soggetti diversi dai Comuni non capoluogo di provincia.
- considerato che dove il legislatore ha voluto indicare e/o fare esplicito riferimento al concetto più generico di stazioni appaltanti e amministrazioni aggiudicatici, lo ha fatto in maniera chiara e decisa, (commi 1 e 3) mentre al comma 3-bis, del nuovo testo dopo la conversione del dl 66-2014 il riferimento esplicito è “Ai Comuni non capoluogo di Provincia”
- inoltre, sempre lo stesso comma 3-bis, individua nelle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, il soggetto preposto all'acquisizione di lavori, beni e servizi
dal 1 novembre 2015
i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:
- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
- ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- ricorrendo alla province.
ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° NOVEMBRE 2015
in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
http://www.finanze.it/export/finanze/Pe ... /index.htm
http://www.finanze.it/export/finanze/Pe ... lealbo.htm
per i Comuni non capoluogo di Provincia
MERCATO ELETTRONICO
- non ritengo ricomprese in tale obbligo le Unioni di Comuni o Comunità Montane e/o cmq altri Enti o Soggetti diversi dai Comuni non capoluogo di provincia.
- considerato che dove il legislatore ha voluto indicare e/o fare esplicito riferimento al concetto più generico di stazioni appaltanti e amministrazioni aggiudicatici, lo ha fatto in maniera chiara e decisa, (commi 1 e 3) mentre al comma 3-bis, del nuovo testo dopo la conversione del dl 66-2014 il riferimento esplicito è “Ai Comuni non capoluogo di Provincia”
- inoltre, sempre lo stesso comma 3-bis, individua nelle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, il soggetto preposto all'acquisizione di lavori, beni e servizi
dal 1 novembre 2015
i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:
- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
- ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- ricorrendo alla province.
ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° NOVEMBRE 2015
in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
http://www.finanze.it/export/finanze/Pe ... /index.htm
http://www.finanze.it/export/finanze/Pe ... lealbo.htm

