L'obbligo di effettuare le gare anche in economia cioè sotto euro 40.000,00 da quale data scatta, cioè ora si può effettuare una gara con procedura cartacea?
Grazie
Obbigo di effettuare gare con procedura telematica
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Paolo Gros
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puoi meglio coordinare il quesito
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Giovannino60
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- comune con più di 10.000 abitanti
- appalto per riparazione computer € 3.000,00
- invito cartaceo e quindi non telematico
- è possibile?
- appalto per riparazione computer € 3.000,00
- invito cartaceo e quindi non telematico
- è possibile?
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Paolo Gros
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no , attraverso Mepa
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Giovannino60
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E invece dopo aver effettuato la gara telematica questa va deserta si può effettuare l'invito cartaceo?
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Paolo Gros
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direi di si
- lucio guerra
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per i Comuni non capoluogo di Provincia
MERCATO ELETTRONICO
- non ritengo ricomprese in tale obbligo le Unioni di Comuni o Comunità Montane e/o cmq altri Enti o Soggetti diversi dai Comuni non capoluogo di provincia.
- considerato che dove il legislatore ha voluto indicare e/o fare esplicito riferimento al concetto più generico di stazioni appaltanti e amministrazioni aggiudicatici, lo ha fatto in maniera chiara e decisa, (commi 1 e 3) mentre al comma 3-bis, del nuovo testo dopo la conversione del dl 66-2014 il riferimento esplicito è “Ai Comuni non capoluogo di Provincia”
- inoltre, sempre lo stesso comma 3-bis, individua nelle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, il soggetto preposto all'acquisizione di lavori, beni e servizi
dal 1 settembre 2015
i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:
- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
- ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- ricorrendo alla province.
ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° settembre 2015
in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
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- inoltre, sempre lo stesso comma 3-bis, individua nelle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, il soggetto preposto all'acquisizione di lavori, beni e servizi
dal 1 settembre 2015
i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:
- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
- ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- ricorrendo alla province.
ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° settembre 2015
in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
- lucio guerra
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ieri era il 1 luglio e non il dal 1 settembre 2015

