Quale procedura è corretta da applicare ai fini imu e tasi nel caso di un coniuge assegnatario della casa coniugale che però è residente in altro immobile (all'interno dello stesso comune) mentre nella casa assegnatagli dal giudice risiede l'ex marito (non assegnatario):
A) il coniuge assegnatario non residente paga l'imu al 100%
B) il coniuge assegnatario paga l'imu al 50% e il coniuge non assegnatario ma ivi residente paga la tasi al 50%
grazie mille
saluti
coniuge assegnatario
- lucio guerra
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CALCOLO IMU E TASI
IMU
ESENTE per entrambe i coniugi
L’imposta municipale propria non si applica, ALTRESÌ:
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
TASI
a) moglie non occupante aliquota “altri immobili” per quota di possesso
b) marito occupante aliquota “abitazione principale” per quota di possesso
dettaglio
- IMU : la norma (art.13 comma 2 D.L. N. 201/2011) non prevede il riconoscimento del diritto di abitazione, ma dispone l’esenzione IMU (non si applica) per la casa coniugale assegnata al coniuge
- TASI : ai fini tasi invece non è stata riproposta tale norma e pertanto ognuno dei 2 compropietari verserà l’imposta per la sua quota di possesso e aliquota riferita alla tipologia di immobile (altri fabbricati o abitazione principale)
IMU
ESENTE per entrambe i coniugi
L’imposta municipale propria non si applica, ALTRESÌ:
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
TASI
a) moglie non occupante aliquota “altri immobili” per quota di possesso
b) marito occupante aliquota “abitazione principale” per quota di possesso
dettaglio
- IMU : la norma (art.13 comma 2 D.L. N. 201/2011) non prevede il riconoscimento del diritto di abitazione, ma dispone l’esenzione IMU (non si applica) per la casa coniugale assegnata al coniuge
- TASI : ai fini tasi invece non è stata riproposta tale norma e pertanto ognuno dei 2 compropietari verserà l’imposta per la sua quota di possesso e aliquota riferita alla tipologia di immobile (altri fabbricati o abitazione principale)
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Paolo Gros
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si
- lucio guerra
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mi pare ovvio che se l'aliquota è zero non debba versare nulla .... avrebbe detto catalano

