Il decreto enti locali, pubblicato il 19/06/2015 in GU, consente il recupero dei resti delle cessazioni del triennio 2011-2013.
Questo significa che i Comuni, che hanno avuto delle cessazioni in quel triennio, possono utilizzare i resti non spesi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale utilmente collocato nelle proprie graduatorie vigenti o attingendo da graduatorie di altri comuni?
O comunque devono riservare quei resti per il ricollocamento degli esuberi provinciali?
Decreto Enti Locali 2015
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vgiannotti
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- Iscritto il: 10/01/2015, 21:43
I resti del 2014 (riferiti alle cessazioni 2013), del 2013 (riferite alle cessazioni 2012) e 2012 (riferite alle cessazioni 2011) sono nella completa disponibilità dei Comuni e non soggetti ai vincoli di ricollocazione del personale soprannumerario provinciale.
Salve, in merito all'utilizzazione dei resti consentita dall'art. 4 comma 3 del D.L. 78/2015, l'amministrazione che ha graduatorie valide con posizioni di idoneità e necessità di coprire un posto a tempo indeterminato, può attingervi o deve prima attivare la mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001?
Nello specifico si precisa che prima di indire il concorso era stata attivata la mobilità ai sensi del suddetto art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per 3 posti identici; avendone coperto solo 2 con la mobilità, per il terzo è stato indetto un concorso il cui vincitore è stato poi assunto.
Grazie!
Nello specifico si precisa che prima di indire il concorso era stata attivata la mobilità ai sensi del suddetto art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per 3 posti identici; avendone coperto solo 2 con la mobilità, per il terzo è stato indetto un concorso il cui vincitore è stato poi assunto.
Grazie!

