ovviamente non facciamo finta di niente!! Ci stiamo attivando per approfondire il caso analizzando l'oggetto della concessione edilizia al fine di dare una risposta al contribuente...però non ne saremmo venuti a conoscenza in assenza di richiesta di inagibilità, per questo si è fatto quel ragionamento...
Se la concessione edilizia ha per oggetto dei lavori che possono rientrare negli interventi di recupero previsti dalla norma pagheranno come area edificabile, se invece non si tratta di interventi incisivi di recupero di cui all'art.3 DPR 380/2001 pagheranno sulla rendita della casa considerato che non esiste l'accatastamento in F3...
A questo punto chi dovrebbe comunicare all'ufficio tributi la conclusione dei lavori???
Grazie
IMU:casa in ristrutturazione è inagibile?
riduzione del 50% per manutenzione? ......francamente mi sto perdendo, vi lascio....iadon ha scritto:se invece i Lavori riguardano solo una manutenzione del fabbricato si applica la riduzione del 50% fino al completamento dei lavori stessi........
I termini hanno un significato ben preciso e ben specificati dalla norma.iadon ha scritto:
Nel caso di COSTRUZIONE ai fini dell'imposta si calcola il valore venale dell'area...
Nel caso RISTRUTTURAZIONE bisogna verificare:
Se i lavori di Ristrutturazione riguardano UNA RADICALE TRASFORMAZIONE del fabbricato in questo caso si calcola sull'area edificabile..
Lettura combinata art. 5 comma 6 d.lgs. 504/92 e art. 31 c.1 legge 457/1978 richiamato:
Base imponibile in caso di....
1) Manutenzione ordinaria: rendita
2) Manutenzione straordinaria: rendita
3) Restauro e risanamento conservativo: area fabbricabile
4) Ristrutturazione edilizia: area fabbricabile
5) Ristrutturazione urbanistica: area fabbricabile.
Natura dei lavori di cui sopra che viene anche specificata dai permessi edilizi...
per cosa? l'inagibilità/inabitabilità??iadon ha scritto: se invece i Lavori riguardano solo una manutenzione del fabbricato si applica la riduzione del 50% fino al completamento dei lavori stessi........
ehm... senza offesa... ma sinceramente... se un candidato ad un concorso mi fa un'affermazione del genere.. la bocciatura è assicurata
dopo 4 pagine di discussione, seguo Unborn e vi lascio pure io..
Saluti....e buon concorsodavide79 ha scritto:I termini hanno un significato ben preciso e ben specificati dalla norma.iadon ha scritto:
Nel caso di COSTRUZIONE ai fini dell'imposta si calcola il valore venale dell'area...
Nel caso RISTRUTTURAZIONE bisogna verificare:
Se i lavori di Ristrutturazione riguardano UNA RADICALE TRASFORMAZIONE del fabbricato in questo caso si calcola sull'area edificabile..
Lettura combinata art. 5 comma 6 d.lgs. 504/92 e art. 31 c.1 legge 457/1978 richiamato:
Base imponibile in caso di....
1) Manutenzione ordinaria: rendita
2) Manutenzione straordinaria: rendita
3) Restauro e risanamento conservativo: area fabbricabile
4) Ristrutturazione edilizia: area fabbricabile
5) Ristrutturazione urbanistica: area fabbricabile.
Natura dei lavori di cui sopra che viene anche specificata dai permessi edilizi...
per cosa? l'inagibilità/inabitabilità??iadon ha scritto: se invece i Lavori riguardano solo una manutenzione del fabbricato si applica la riduzione del 50% fino al completamento dei lavori stessi........
ehm... senza offesa... ma sinceramente... se un candidato ad un concorso mi fa un'affermazione del genere.. la bocciatura è assicurata
dopo 4 pagine di discussione, seguo Unborn e vi lascio pure io..
- lucio guerra
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peno che + di cosi non si poteva approfondire

