Tasi e assimilazione abitazione principale data in comodato
ai fini dell'IMU, e di conseguenza anche della TASI, ai sensi del nuovo co. 2 dell'art. 13 del DL 201/2011, da ultimo modificato dall'art. 9-bis co. 1 del DL 28.3.2014 n. 47 (conv. L. 23.5.2014 n. 80), i Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Ciò significa che se il comune nel regolamento imu prevede tale assimilazione ma, al contrario, non la prevede nel regolamento tasi allora è comunque possibile applicare tale assimilazione anche alla tasi stante il rinvio alle norme sul l'imu? Oppure è necessario che il comune preveda anche nel regolamento tasi tale assimilazione? Grazie
- lucio guerra
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è comunque possibile applicare tale assimilazione anche alla tasi stante il rinvio alle norme sul l'imu
con suddivisione dell'imposta tra possessore ed occupante (unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare di diritto reale)
con suddivisione dell'imposta tra possessore ed occupante (unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare di diritto reale)
ritengo che in tutte le ipotesi in cui il fabbricato è considerato abitazione principale (compresa l'assimilazione), l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante (risposta Min. Economia e Finanze 3.6.2014 n. 19). Cosa ne pensa?
- lucio guerra
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conta poco cosa penso io o altri... è la legge che stabilisce come comportarsi
comma 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
quindi nel caso di comodato i soggetti passivi sono 2
- proprietario
- occupante
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria
comma 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
quindi nel caso di comodato i soggetti passivi sono 2
- proprietario
- occupante
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria

