ADEMPIMENTI DUP PEG E VARIE
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Paolo Gros
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piu' si arriva tardi e meglio si e' trattati ,,,,,,fare tutto l'ultimo giorno....anche dopo , tanto poi vi sara' sanatoria 
sacher ha scritto:31 luglio per entrambi gli adempimentitommasodellungo ha scritto:lo spero tanto,
ma secondo te per la salvaguardia e l'assestamento generale le scadenze saranno le stesse degli anni precedenti???
vedi gli artt. 175 e 193 del TUEL aggiornato in vigore dal 2015
assestamento generale entro il 31/07
ma si potrà cmque variare il bilancio fino a novembre come al solito
vi risulta??
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tommasodellungo
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assestamento generale entro il 31/07......
impossibile...
non sò più cosa pensare???
soluzioni??
impossibile...
non sò più cosa pensare???
soluzioni??
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Paolo Gros
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e' quanto prevede il 118 che e' del 2011
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tommasodellungo
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si lo sò Paolo, ma con i bilanci approvati a maggio (credo pochi casi) dimmi cosa assesto......?????
e poi chi ovviamente approva con calma a luglio.....il tutto diventa opzionale.....
e poi chi ovviamente approva con calma a luglio.....il tutto diventa opzionale.....
art.175 c.3 del nuovo TUEL
3. Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
3. Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
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manofspirit
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- Iscritto il: 02/02/2015, 14:53
l'art. 175 comma 9 ter stabilisce che in tema di variazioni di bilancio, per i NON sperimentatori, per il 2015 si applicano le regole 2014 (old tuel) mentre per dal 2016 si applicano le nuove regole (new tuel).
Questa scadenza è specifica rispetto a quella generale dell'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 118/2011.
Ora, che senso ha, secondo l'art. 193 new tuel stabilire una scadenza per "dare atto del permanere degli equilibri di bilancio" entro il 31/7, e poi dire che, solo per il 2015, l'Ente ha tempo fino al 30/9 per adottare i provvedimenti di riequilibrio attraverso le variazioni di bilancio?
Non è che forse anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio, solo per il 2015, scade al 30/9, raccordandosi così con il termine (sempre del solo 2015) stabilito per le variazioni?
Questa scadenza è specifica rispetto a quella generale dell'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 118/2011.
Ora, che senso ha, secondo l'art. 193 new tuel stabilire una scadenza per "dare atto del permanere degli equilibri di bilancio" entro il 31/7, e poi dire che, solo per il 2015, l'Ente ha tempo fino al 30/9 per adottare i provvedimenti di riequilibrio attraverso le variazioni di bilancio?
Non è che forse anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio, solo per il 2015, scade al 30/9, raccordandosi così con il termine (sempre del solo 2015) stabilito per le variazioni?
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Paolo Gros
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- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
prova a chiederlo ai fenomeni di Arconet

