TASI: maggiorazione 0,8

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verdiana
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Il mio Ente nel 2014 ha applicato la Tasi con la maggiorazione dello 0,8 solo sugli immobili prima abitazione (2,5 + 0,8) ad eccezione delle categorie A1 - A8 - A9 per le quali già era applicata l'aliquota Imu al massimo (6). Nel 2015 si vuole applicare la maggiorazione dello 0,8 anche sulle categorie A1 - A8 e A9 prima abitazione (6,00 + 0,8) . E' possibile applicare lo 0,8 applicare lo 0,8 su entrambe le tipologie di immobili ? Se si, allora si può applicare contemporaneamente anche agli altri immobili (non prima abitazione ) già oggetto di aliquota massima? Ho urgenza di chiarirmi le idee.Grazie
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lucio guerra
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non è possibile
lucio guerra
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verdiana
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Riformulo la domanda fermandomi alla prima parte della stessa e precisamente: "Il mio Ente nel 2014 ha applicato la Tasi con la maggiorazione dello 0,8 solo sugli immobili prima abitazione (2,5 + 0,8) ad eccezione delle categorie A1 - A8 - A9 per le quali già era applicata l'aliquota Imu al massimo (6). Nel 2015 si vuole applicare la maggiorazione dello 0,8 anche sulle categorie A1 - A8 e A9 prima abitazione (6,00 + 0,8) . E' possibile applicare lo 0,8 su tutte le prime abitazioni compreso le A1 - A8 e A9 o devo suddividere lo 0,8 tra le stesse (es. 0,5 e 0,3) ?"
Mi puoi rispondere nell'immediato, è urgente.
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lucio guerra
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la seconda formulazione è possibile

applicazione 0,8 per mille maggiorazione su tutte le abitazioni principali
lucio guerra
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NAPOLEONE
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Buongiorno a tutti,

la maggiorazione dell 0,8 è applicabile solo alle abitazioni principale giusto?
nn è possibile applicarlo anche alle altre tiplogie di immobili??

GRAZIE!!
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lucio guerra
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no vale per ciascuna tipologia di immobile ...

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015), nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
lucio guerra
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NAPOLEONE
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GRAZIEEEE!!!!!!!

Come sempre preciso e puntuale!!!

Siete mitici!!!!!!!!!!!!!!!!! ;) ;) ;)
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