Un Immobile risulta catastalmente costituito da due unità abitative di categoria A/2, una al piano terra, l’altra al piano primo.
Di fatto la famiglia occupa il piano superiore, mentre i locali posti al piano terra vengono utilizzati come ripostiglio.
Il contribuente per l’anno 2014 non ha versato l’IMU in quanto considera errata la situazione catastale e ha considerato i locali del piano terra come accessori dell’appartamento posto al piano superiore.
In effetti recentemente, dovendo trasformare i locali accessori in appartamento, è stata presentata una pratica ediizia con richiesta di cambio destinazione d’uso da accessorio a residenziale e il Comune ha richiesto il pagamento degli oneri urbanistici.
Ora: Il Comune potrà emettere avviso di accertamento per l’anno 2014 sulla base delle risultanze catastali? In questo caso da una parte chiederebbe l’IMU in quanto considera i locali come appartamento, dall’altro incasserebbe gli oneri perché a livello urbanistico i locali posti al piano terra non sono ad uso residenziale.
Come ci si deve comportare in questi casi ?
Grazie per l’aiuto.
IMU SITUAZIONE CATASTALE DIFFORME
Non è il comune che "considera" i locali come appartamento, è a catasto che è così e sarebbe bene il capire da dove proviene questo secondo A/2 al piano terra.Picchio70 ha scritto:Ora: Il Comune potrà emettere avviso di accertamento per l’anno 2014 sulla base delle risultanze catastali? In questo caso da una parte chiederebbe l’IMU in quanto considera i locali come appartamento, dall’altro incasserebbe gli oneri perché a livello urbanistico i locali posti al piano terra non sono ad uso residenziale.
Come ci si deve comportare in questi casi ?
Grazie per l’aiuto.
Le pertinenze dell'abitazione principale (ripostiglio nella fattispecie) che possono godere dell'esenzione IMU sono tassativamente quelle di categorie C/6, C/2 e C/7 nel numero massimo di uno per ogni categoria. Quindi l'A/2 a piano terra, ancorchè usato come ripostiglio (?), deve pagare l'IMU.
- lucio guerra
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- Il Comune potrà emettere avviso di accertamento per l’anno 2014 sulla base delle risultanze catastali
- La variazione avrà valore dalla data di inserimento agli atti catastali
N.B. la variazione catastale deve essere presentata entro 30 gg dalla data di ultimazione dei lavori
- La variazione avrà valore dalla data di inserimento agli atti catastali
N.B. la variazione catastale deve essere presentata entro 30 gg dalla data di ultimazione dei lavori

