La Sentenza 5714/15, pubblicata il 17 aprile dalla prima sezione del Tar Lazio, ha annullato la Circolare n. 2 adottata dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio in data 17/02/2014.
In seguito all’annullamento della suddetta circolare il dipendente pubblico che manca dal lavoro a causa di visite mediche non dovrà chiedere un permesso ad hoc, in quanto viene meno la seguente disposizione:
“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica” e trova nuovamente applicazione la vecchia disciplina, che prevedeva la classica assenza per malattia invece della richiesta di un permesso ad hoc (la vecchia disciplina utilizzava infatti l’espressione “l'assenza è giustificata” in luogo di quella “il permesso è giustificato”).
fonte:Almacentroservizi
Nessun permesso per le visite mediche
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Paolo Gros
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Claudio Bernini
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... quindi ? Se una giornata lavorativa è di 5 ore e un dipendente si assenta per una visita specialistica per 3 ore, l'assenza sarà considerata ... ?
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Paolo Gros
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quindi...trova nuovamente applicazione la vecchia disciplina, che prevedeva la classica assenza per malattia invece della richiesta di un permesso ad hoc (
Paolo Gros ha scritto:quindi...trova nuovamente applicazione la vecchia disciplina, che prevedeva la classica assenza per malattia invece della richiesta di un permesso ad hoc (
Buongiorno Paolo,
scusa per la domanda, ma non sono riuscito a capire bene la cosa:
non si deve prendere un permesso che decurti le 18 ore ex art. 19 comma 2? Basta presentare il certificato rilasciato dalla struttura presso cui si è effettuata la visita e/o la terapia direttamente all'Ufficio Personale dell'ente?
Basta che la presentiamo noi una volta espletata la visita e/o la terapia?
Scusa se chiedo ancora conferma, ma per le visite e/o terapie a cui ci si sottopone qui chiedono giustificativo che va a decurtare, appunto, le 18 ore ex art. 19 comma 2.
Grazie mille per un Tuo riscontro e buona settimana.
Buongiorno dott. Gros,Paolo Gros ha scritto:quindi...trova nuovamente applicazione la vecchia disciplina, che prevedeva la classica assenza per malattia invece della richiesta di un permesso ad hoc (
mi associo a quanto richiesto da merlino06 . . . non ho ben inteso neanche io: in caso di visite specialistiche, esami diagnostici, cure, etc. basta presentare il certificato rilasciato dalla struttura o dal medico e non si vanno a decurtare le ore x art. 19 comma 2, pechè si è assenti per malattia?
Ringrazio in anticipo per Suo riscontro e auguro buona giornata
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Paolo Gros
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questo e' quanto scrive il Tar Lazio
Penso che sia meglio attendere sviluppi. Ho letto decine di commenti sul web: sono tutti concordi nel dire che la sentenza del Tar Lazio abbia spazzato la circolare 2 e che la visita medica non sia più un permesso, ma la classica malattia. Però ogni commento aggiunge una qualche specifica, non so bene quanto pertinente - e non è il caso di questo sito. Per qualcuno l'impegnativa-certificato del medico dovrebbe riportare la necessità dell'assenza dal lavoro (ma se vado dall'oculista come posso stare al lavoro); per altri l'assenza per malattia è valida solo per patologie invalidanti (?) o giù di lì..........
stiamo a vedere.
stiamo a vedere.
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Paolo Gros
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carlomagno
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rimane comunque possibile per il dipendente usare l istituto del permesso per motivi personali per andare a fare visite mediche (che non implichino sia malato)
Altra domanda.
Se uno ha già fruito, anzi ha dovuto fruire, dei 3 giorni di permesso, ex art. 19 c.2, per essersi sottoposto ad altrettante visite mediche specialistiche (ovviamente per l'intera giornata) in data antecedente alla deposizione delle sentenze del Tar, considerato che l'annullamento della circolare ne azzera l'applicazione con il conseguente ripristino del regime previgente, questi giorni debbono essere riconteggiati come assenze per malattia?
Se uno ha già fruito, anzi ha dovuto fruire, dei 3 giorni di permesso, ex art. 19 c.2, per essersi sottoposto ad altrettante visite mediche specialistiche (ovviamente per l'intera giornata) in data antecedente alla deposizione delle sentenze del Tar, considerato che l'annullamento della circolare ne azzera l'applicazione con il conseguente ripristino del regime previgente, questi giorni debbono essere riconteggiati come assenze per malattia?

