CALCOLO MONETIZZAZIONE FERIE

Rispondi
giulimaf
Messaggi: 5
Iscritto il: 19/02/2015, 12:04

Ciao, un dipendete del mio Comune è andato in pensione con decorrenza 1° Aprile 2015 in quanto dichiarato inabile al lavoro e devo calcolargli la monetizzazione delle ferie non godute. Il dipendente andato in pensione era l'agente di polizia locale e adesso nel determinare le voci della retribuzione individuale mensile per poi determinare la retribuzione giornaliera, mi sono venuti questi dubbi: tra le voci devo inserire anche l'indennita' di comparto, l'indennita' di vigilanza e la vacanza contrattuale?
Grazie mille!!!!
Paolo Gros
Messaggi: 8889
Iscritto il: 02/01/2015, 8:57

le ferie non fruite non sono piu' monetizzabili
Paolo Gros
Moderatore Forum Tutto Pa

paologros1958@libero.it
paologros1958@gmail.com
Aldo Albano
Messaggi: 14
Iscritto il: 11/01/2015, 11:19

Dipartimento funzione pubblica parere 29795/2012
Possono essere pagata per inabilità assoluta e. Permanente a qualsiasi proficuo lavoro o in caso di morte in servizio agli eredi
Paolo Gros
Messaggi: 8889
Iscritto il: 02/01/2015, 8:57

concordo ma Gliulimaf non ha parlato di inabilita' assoluta
Paolo Gros
Moderatore Forum Tutto Pa

paologros1958@libero.it
paologros1958@gmail.com
pachi
Messaggi: 12
Iscritto il: 04/02/2015, 14:56

per il calcolo vedi l'art. 10 del CCNL 05/10/2001 "Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.52".
Quindi io escluderei dal calcolo l'indennità di comparto, di vigilanza e vacanza contrattuale
tyla
Messaggi: 118
Iscritto il: 07/01/2015, 11:01

Aggiungo che le ferie residue alla cessazione devono risultare correttamente rinviate secondo le disposizioni contrattuali e di legge e la mancata fruizione non deve dipendere nè dalla volontà del lavoratore nè da carenze di controllo da parte del datore di lavoro.
Ad es., potranno risultare rinviate e non utilizzabili prima della cessazione le ferie maturate durante un lungo periodo di malattia che si è concluso con la dispensa dal servizio.
NON potranno invece considerarsi correttamente rinviate (e di conseguenza sarà impossibile monetizzarle) eventuali ferie residue riferibili ad anni precedenti, non utilizzate per inerzia del lavoratore e/o per mancanza di monitoraggio/programmazione da parte dell'ente il quale, in caso di inerzia appunto, può arrivare all'assegnazione di ferie d'ufficio.
Rispondi