salve a tutti,
l'esercizio della facoltà di rinvio di cui all'art. 3 del dlgs 118/2011 (contabilità economico-patrimoniale, piano dei conti integrato) e bilancio consolidato deve essere disposta necessariamente con atti deliberativi dell'Ente?
In Sicilia, per esempio, il legislatore regionale, ha disciplinato tale aspetto introducendo esplicitamente una norma che prevede l'adozione formale di propri atti deliberativi per l'esercizio della facoltà di rinvio. (LR 3./2105 art. 11 comma 3).
Come ci si deve regolare secondo voi?
Facoltà di rinvio
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gasparealesi
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Ultima modifica di gasparealesi il 01/04/2015, 9:05, modificato 1 volta in totale.
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Paolo Gros
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no, la Sicilia e' regione a statuto speciale
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gasparealesi
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Quindi: non è necessario l'adozione di formali atti , tranne in sicilia ove il legislatore ne ha previsto con legge, appunto, l'adozione formale. Quale organo deve emanare tale atto di esercizio della facoltà di rinvio?Paolo Gros ha scritto:no, la Sicilia e' regione a statuto speciale

