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https://www.arera.it/atti-e-provvedimen ... /16/383-16
Rifiuti, parte il servizio conciliazione: obblighi e sanzion
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lauravittoria
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ma quindi ci dobbiamo iscrivere in qualche portale?? voi avete fatto qualcosa?
- lucio guerra
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Il servizio Conciliazione anche per il settore rifiuti è un obbligo partecipativo in vigore da domani 1 ottobre 2025 il cui inadempimento costituirà una violazione della regolazione e potrà comportare l’adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori
il Comune deve farlo per la parte di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti e, qualora svolto direttamente, per spazzamento e lavaggio strade
Servizio Conciliazione, gestito, per conto di Arera, da Acquirente Unico
unica eccezione, qualora tutta l'attività sia stata delegata dall'Autorità d'Ambito, al gestore delle attività di raccolta rifiuti.
il Comune deve farlo per la parte di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti e, qualora svolto direttamente, per spazzamento e lavaggio strade
Servizio Conciliazione, gestito, per conto di Arera, da Acquirente Unico
unica eccezione, qualora tutta l'attività sia stata delegata dall'Autorità d'Ambito, al gestore delle attività di raccolta rifiuti.
francamente non trovo dove registrarsi..
mi esce solo lato consumatore...https://www.sportelloperilconsumatore.i ... ciliazione
mi esce solo lato consumatore...https://www.sportelloperilconsumatore.i ... ciliazione
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Nicoletta Bertola
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ullifa ha scritto:francamente non trovo dove registrarsi..
mi esce solo lato consumatore...https://www.sportelloperilconsumatore.i ... ciliazione
Anche io. Non capisco se ci si deve registrare come persona fisica che opera per conto del gestore oppure se bisogna accedere con lo SPID legato al portale ARERA per le raccolte dati (per noi quello del Sindaco).
Magari si aprirà domani il portale per l'accreditamento?!
Io avevo capito che la registrazione non riguardasse il gestore delle tariffe (ufficio tributi per capirci), ma il gestore del servizio di smaltimento...
2. di prevedere, nell’ambito delle attività di cui al punto 1:
a) con riguardo alla prima macroarea, che siano estesi al settore dei rifiuti i servizi,
erogati dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, di contact center,
segnalazioni, Help desk per gli sportelli accreditati delle associazioni dei
consumatori e delle associazioni di categoria;
b) con riguardo alla seconda macroarea che, per almeno un biennio a decorrere dalla
data di cui al successivo punto 6, e, comunque, fino a successivo provvedimento
dell’Autorità, l’utente del settore dei rifiuti, in caso di mancata soluzione della
problematica per mezzo del reclamo al gestore, possa scegliere, in alternativa, se
inviare allo Sportello un reclamo di seconda istanza o attivare il Servizio
Conciliazione;
c) che, con riferimento ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b), il gestore del
settore dei rifiuti sia da intendersi come il gestore del servizio integrato di gestione
dei rifiuti urbani o, in caso di gestione non integrata, il gestore dell’attività di
gestione tariffe e rapporti con gli utenti di cui all’articolo 2, comma 2.2, lettera
a), del TQRIF, ovvero il gestore individuato in deroga dall’Ente territorialmente
competente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, del medesimo TQRIF;
Ultima modifica di Fiorella il 02/10/2025, 12:41, modificato 1 volta in totale.
- lucio guerra
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Gli attori chiamati ad operare nella seconda macroarea sono individuati da ARERA nei gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti di cui all’articolo 2, comma 2.2, lettera a), del TQRIF (o, in alternativa, il gestore individuato in deroga dall’Ente territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, del medesimo TQRIF); tali soggetti, come risaputo, sono principalmente i Comuni.
"... ll gestore del settore dei rifiuti sia da intendersi come il gestore del servizio integrato di gestione
dei rifiuti urbani o, in caso di gestione non integrata, il gestore dell’attività di
gestione tariffe e rapporti con gli utenti di cui all’articolo 2, comma 2.2, lettera
a), del TQRIF, ovvero il gestore individuato in deroga dall’Ente territorialmente
competente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, del medesimo TQRIF"
dei rifiuti urbani o, in caso di gestione non integrata, il gestore dell’attività di
gestione tariffe e rapporti con gli utenti di cui all’articolo 2, comma 2.2, lettera
a), del TQRIF, ovvero il gestore individuato in deroga dall’Ente territorialmente
competente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, del medesimo TQRIF"
- lucio guerra
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scusami Fiorella non puoi evidenziare quello che ti fa comodo
.....ma da te chi gestisce l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti ? lo gestisci tu ?
e quindi rientri nella seconda parte ... o, in caso di gestione non integrata, il gestore dell’attività di
gestione tariffe e rapporti con gli utenti
se invece tu non gestisci nulla non devi fare nulla
.....ma da te chi gestisce l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti ? lo gestisci tu ?
e quindi rientri nella seconda parte ... o, in caso di gestione non integrata, il gestore dell’attività di
gestione tariffe e rapporti con gli utenti
se invece tu non gestisci nulla non devi fare nulla

