Salve ragazzi, ritorno con la questione dell'articolo 187, comma 3 quinquies.
Il D.Lgs. 267/2000, art. 187 comma 3 quinquies recita: "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater".
La Giunta non ha approvato il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, tuttavia ha aggiornato lo schema di rendiconto, in cui è presente il risultato di amministrazione, ed è in attesa dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio.
Secondo voi è possibile fare la variazione di bilancio prevista dal suddetto articolo?
Approvazione schema rendiconto e art. 187,c3-quinquies
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GIORGIO MARENCO
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Secondo me è equivalente, anzi è pure meglio: infatti non è più un "aggiornamento del risultato presunto" in quanto, se capisco bene, hai chiuso il riaccertamento ordinario dei residui.Massimo75 ha scritto:Salve ragazzi, ritorno con la questione dell'articolo 187, comma 3 quinquies.
Il D.Lgs. 267/2000, art. 187 comma 3 quinquies recita: "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater".
La Giunta non ha approvato il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, tuttavia ha aggiornato lo schema di rendiconto, in cui è presente il risultato di amministrazione, ed è in attesa dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio.
Secondo voi è possibile fare la variazione di bilancio prevista dal suddetto articolo?
Saluti
Giorgio
E' il ragionamento che ho fatto anche io. Però non sono sicuro al 100%.GIORGIO MARENCO ha scritto:
Secondo me è equivalente, anzi è pure meglio: infatti non è più un "aggiornamento del risultato presunto" in quanto, se capisco bene, hai chiuso il riaccertamento ordinario dei residui.
Saluti
Giorgio
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GIORGIO MARENCO
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L'obiettivo della norma è quello di fare una verifica così da essere certi della reale consistenza dell'avanzo prima di applicarlo.Massimo75 ha scritto:E' il ragionamento che ho fatto anche io. Però non sono sicuro al 100%.GIORGIO MARENCO ha scritto:
Secondo me è equivalente, anzi è pure meglio: infatti non è più un "aggiornamento del risultato presunto" in quanto, se capisco bene, hai chiuso il riaccertamento ordinario dei residui.
Saluti
Giorgio
Il riaccertamento è la massima verifica che puoi fare. Direi che puoi stare tranquillo.
Ciao
Giorgio

