Le variazioni di cui all'art. 175 comma 5-quater, lettera "e", ovvero l'istituzione di tipologie e programmi da parte del Responsabile Finanziario.
Nel caso d'ipotesi, l'istituzione di un capitolo in entrata, inizialmente non previsto in bilancio, con stanziamento pari a zero.
Mi parrebbe di capire che è una variazione che il RSF potrebbe adottare durante tutto l'esercizio finanziario. Ma trovo poche informazioni, ed alcune sono contrastanti.
Qualcuno di voi ha esperienza riguardo questa specifica casistica?
Istituzione tipologia di entrata con stanziamento zero
Questo non è la stessa cosa di quanto previsto dall'articolo 175 comma 5-quater, lettera e).Don Zauker ha scritto:Nel caso d'ipotesi, l'istituzione di un capitolo in entrata, inizialmente non previsto in bilancio, con stanziamento pari a zero.
Devi andare al comma 3, lettera b):
Si tratta di un'ipotesi particolare, per quello che avviene dopo il 30/11. Vedi anche l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, punto 3.4.3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) (omissis)
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
Al di fuori di quella situazione si seguono le regole generali nel senso che devi cercare tra le altre ipotesi per vedere a chi spetta quella variazione.3.4 Nel caso di accertamento e/ó riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l'operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero
Spero di aver inquadrato bene la tua esigenza, altrimenti si riparte.
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Robertsardinia
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Ciao,
l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria non sono di competenza del responsabile.
l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria non sono di competenza del responsabile.

