contributo alla finanza pubblica - patto di stabilità 2025 e

FireFil
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Iscritto il: 09/01/2015, 10:32

Gli aggiornamenti "precoci" d'iniziativa delle software house sono da considerare... precoci, perché le conseguenze sono quelle di cui avete parlato.
L'argomento è stato trattato nella seduta del 15 gennaio 2025 della commissione Arconet di cui è presente il resoconto qui:
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/V ... o-2025.pdf
Prima dell’approvazione definitiva la Commissione è invitata a riflettere:
...
- Con particolare riguardo all’articolo 4, che individua il codice del modulo finanziario del Piano dei conti integrato riguardante il Fondo obiettivi di finanza pubblica da adottare in occasione della variazione del bilancio che iscrive il Fondo obiettivi di finanza pubblica nel bilancio di previsione 2025-2027, si rappresenta che gli enti che hanno stanziato il Fondo direttamente nel bilancio di previsione 2025-2027 in assenza della specifica voce del piano dei conti, dovranno procedere nel corso della gestione, con variazione, a riclassificarlo come Fondo obiettivi di finanza pubblica, con il codice previsto dall’articolo 4 del DM in esame. Tali enti non sono tenuti a ritrasmettere alla BDAP i Dati contabili analitici (DCA) aggiornati a tale riclassificazione. Si ricorda che prima dell’entrata in vigore del DM in esame, la BDAP non riconosce come valido il codice del piano dei conti attribuito al Fondo obiettivi di finanza pubblica.

Il rappresentante del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili chiede conferma della validità della disciplina vigente quando prevede che l’allegato a/1 deve essere compreso nello schema di bilancio di previsione e pertanto inviato alla BDAP solo se l’ente intende utilizzare anticipatamente l’avanzo.

Il Presidente conferma che la previsione dell’accantonamento al Fondo obiettivi di finanzapubblica non comporta la modifica della disciplina richiamata ma ricorda che, per la corretta determinazione e contabilizzazione di tale accantonamento, anche gli enti che non intendono utilizzare anticipatamente l’avanzo devono quantificare il Fondo obiettivi di finanza pubblica da iscrivere nell’allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto, e che la quantificazione del Fondo è effettuata seguendo le modalità indicate per l’elaborazione dell’allegato a/1, anche se non incluso nello schema di bilancio di previsione.
ullifa
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Iscritto il: 12/01/2015, 14:15

è sempre piu marcata la sensazione che si navighi a vista....
g_ragioneria
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Iscritto il: 15/06/2024, 13:22

Ciao,
Che voi sappiate è stato pubblicato il decreto in G.U.?
GIORGIO MARENCO
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Iscritto il: 05/01/2015, 10:01

g_ragioneria ha scritto:Ciao,
Che voi sappiate è stato pubblicato il decreto in G.U.?
Ciao
per ora no
quando esce comparirà la notizia un po' ovunque perchè decorreranno i 30gg per la variazione di Consiglio
Giorgio
ullifa
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Iscritto il: 12/01/2015, 14:15

Poi la faccenda dei 30 gg è il classico esempio di sudditanza degli EELL nei confronti di uno Stato che è irrispettoso di tutto e di tutti.


Loro se la prendono con calma, noi a correre.

P.s nulla vieta che se si ha una CC prima, anche in assenza di publbicazione, di inserirla gia.
g_ragioneria
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Iscritto il: 15/06/2024, 13:22

Ciao a tutti,
Se a bilancio avevo già previsto questo fondo con la codifica 20.03-1.10.01.99.999 e devo modificarlo con quella corretta, la competenza è di Giunta o Consiglio? O è meglio che sposto lo stanziamento e creo un altro capitolo a parte?
Grazie
Ele85
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Iscritto il: 30/10/2015, 13:24

Biogna considerare il fondo obiettivi di finanza pubblica come spesa ricorrente o non ricorrente?
GIORGIO MARENCO
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Iscritto il: 05/01/2015, 10:01

Ele85 ha scritto:Biogna considerare il fondo obiettivi di finanza pubblica come spesa ricorrente o non ricorrente?
Ciao
è un modo per destinare una quota di risorse correnti alla parte investimenti e, per questo, potrebbe essere finanziato anche con entrate correnti non ricorrenti.
Direi che è questione di lana caprina.

Nei fatti quando fai il pluriennale ce lo devi mettere fino al 2029, quindi in sede di predisposizione del bilancio funziona come una spesa ricorrente

A rendiconto, volendo rilevare il dettaglio delle entrate ed uscite non ricorrenti, puoi considerare l'accantonamento come impiego di una entrata corrente non ricorrente libera.

Saluti
Giorgio
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