Grazie grazie e perdonamiide ha scritto:a dire il vero anche io per i miei fabbricati ogni tanto mi viene il dubbio che il soggetto passivo sia qualcun altro.. ma tutti mi dicono di no. Neppure in maniera solidale.maro1985 ha scritto: quindi mi resta dubbio che il soggetto passivo sia la moglie.
se il proprietario è A e B ci abita ma senza nessun diritto, solo perchè ad A va bene così, non è che cambia il soggetto passivo.
imu coniuge superstite non proprietario
Nel mio caso l'immobile apparteneva al marito al 100% come bene personale. Al momento del decesso la moglie era residente insieme al marito. La moglie rinuncia all'eredità e la figlia diviene proprietaria di questa casa dove la moglie mantiene la residenza e ritiene comunque di aver acquisito il diritto di abitazione quindi nessuno paga IMU. E' corretto?
- lucio guerra
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è corretto perchè il diritto d'abitazione art.540 si forma ex lege e si estende anche alle pertinenze
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Veronica P.
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Vi sottopongo il mio caso.
Contribuente deceduto a fine 2023. Da tale data viene riconosciuto al coniuge superstite il diritto di abitazione su quelle che furono casa di residenza e pertinenza di entrambi (proprietà al 100% del de cuius).
Ora, da visure catastali dalle quali risulta che vi è stata successione testamentaria registrata a fine anno 2024, quelle che furono prima casa dei coniugi e pertinenza sono legate al figlio della coppia mentre è registrato usufrutto al coniuge superstite di altro immobile ad uso abitativo a suo tempo di proprietà al 100% del de cuius.
Come vi comportate con il diritto di abitazione sorto su quella che fu residenza di entrambi? E’ da togliere già a far data dal decesso? Mi sorge il dubbio che debba essere tolto solo a far data dalla registrazione della successione testamentaria.
Grazie
Contribuente deceduto a fine 2023. Da tale data viene riconosciuto al coniuge superstite il diritto di abitazione su quelle che furono casa di residenza e pertinenza di entrambi (proprietà al 100% del de cuius).
Ora, da visure catastali dalle quali risulta che vi è stata successione testamentaria registrata a fine anno 2024, quelle che furono prima casa dei coniugi e pertinenza sono legate al figlio della coppia mentre è registrato usufrutto al coniuge superstite di altro immobile ad uso abitativo a suo tempo di proprietà al 100% del de cuius.
Come vi comportate con il diritto di abitazione sorto su quella che fu residenza di entrambi? E’ da togliere già a far data dal decesso? Mi sorge il dubbio che debba essere tolto solo a far data dalla registrazione della successione testamentaria.
Grazie
Se il coniuge supertite continua a vivere nell'abitazione ora proprietà del figlio per esso contiua a valere il diritto.
iguardo all'usufrutto, prescinde dal fatto che l'usufruttuario vi abiti o meno, per cui il coniuge superstite paga come seconda casa.
Nel caso in cui il coniuge abbia cambiato casa e si sia trasferito nella casa in cui è usufruttuario, perde il diritto di abitazione sulla ex casa.
iguardo all'usufrutto, prescinde dal fatto che l'usufruttuario vi abiti o meno, per cui il coniuge superstite paga come seconda casa.
Nel caso in cui il coniuge abbia cambiato casa e si sia trasferito nella casa in cui è usufruttuario, perde il diritto di abitazione sulla ex casa.
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Veronica P.
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SaraTrib ha scritto:Se il coniuge supertite continua a vivere nell'abitazione ora proprietà del figlio per esso contiua a valere il diritto.
R: In effetti ho dato per scontato che il coniuge superstite si sia trasferito nella casa di cui è usufruttuario... ma, giustamente, devo verificare.
Riguardo all'usufrutto, prescinde dal fatto che l'usufruttuario vi abiti o meno, per cui il coniuge superstite paga come seconda casa.
R: Certo, su questo ci siamo![]()
Nel caso in cui il coniuge abbia cambiato casa e si sia trasferito nella casa in cui è usufruttuario, perde il diritto di abitazione sulla ex casa.
R: Ed è proprio qui che casca l'asino... ora approfondisco se il coniuge superstite ha cambiato o meno residenza spostandosi nell'abitazione di cui è usufruttuario. Fosse così, cesserò il diritto di abitazione sorto nella ex casa coniugale dal momento del cambio residenza (sempre che non ci giochino, considerata la differenza di rendite catastali...)

