A volte il proprietario di un immobile-abitazione principale decide di concedere in locazione ad altri parte dello stesso (una o più stanze o relative pertinenze). Come comportarsi per il versamento di IMU e TASI in tali casi?
IMU – La locazione parziale dell’immobile non ha effetti sulla sua qualificazione come “abitazione principale”: pertanto il suddetto immobile risulta esente dall’IMU se appartenente alle categorie catastali non “di lusso” (A2, A3, A4, A5, A6, A7). In caso di immobile-abitazione principale parzialmente locato e classificato in categorie “di lusso” (A1, A8, A9), invece, l’IMU risulta dovuta.
TASI – Nel caso di abitazioni principali parzialmente locate, in assenza di una specifica indicazione da parte del Mef, l’interpretazione prevalente ritiene che la TASI sia dovuta solo dal proprietario dell’immobile, senza applicare la spartizione del tributo tra locatore e conduttore come avviene nei casi di immobili totalmente locati.
IMU e TASI per immobili parzialmente locati
Mi scuso...ho letto che per la casistica in oggetto si fa riferimento all'importo del canone di locazione.
Nel caso in cui supera l'importo della rendita rivalutata del 5% l'Imu è dovuta.
Vi risulta? oppure dobbiamo solo fare riferimento alla categoria catastale?
Nel nostro comune non esistono in catasto immobili di lusso.
Grazie
Nel caso in cui supera l'importo della rendita rivalutata del 5% l'Imu è dovuta.
Vi risulta? oppure dobbiamo solo fare riferimento alla categoria catastale?
Nel nostro comune non esistono in catasto immobili di lusso.
Grazie
- Moderatore Tutto PA
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- Iscritto il: 08/01/2015, 10:22
Allo stato attuale l'unità immobiliare parzialmente locata, se conserva le caratteristiche dell'abitazione principale ed è accatastata come unico subalterno, non fa perdere l'esenzione prima casa.
Lo stesso ragionamento si può applicare alle pertinenze, che secondo quanto previsto dalla normativa, seguono le stesse regole fiscali applicate all'unità abitativa.
Diverso il caso in cui la pertinenza sia totalmente locata: in questo caso l'utilizzo della pertinenza non è congiunto all'utilizzo dell'abitazione e per tale motivo l'imposta è dovuta.
Lo stesso ragionamento si può applicare alle pertinenze, che secondo quanto previsto dalla normativa, seguono le stesse regole fiscali applicate all'unità abitativa.
Diverso il caso in cui la pertinenza sia totalmente locata: in questo caso l'utilizzo della pertinenza non è congiunto all'utilizzo dell'abitazione e per tale motivo l'imposta è dovuta.
Moderatore Studio Sigaudo

