Chiedo la Vostra collaborazione:
ho avvisi ICI/imu da notificare:
- a soggetti irreperibili (cancellati all'anagrafe dell'ultima residenza per irreperibilita')
- a soggetti che, nonostante la regolare residenza, non hanno ritirato presso l'Ufficio postale l'atto giudiziario nei tempi di deposito
- a soggetti la cui busta è ritornata al Comune con la dicitura "sconosciuto"
Come posso procedere per far sì che l'atto risulti notificato?
Grazie fin d'ora.
Notifica a soggetto irreperibile
Bisogna inoltrare gli atti ai messi notificatori del comune di ultima residenza nota, che provvederanno al deposito dell'atto e pubblicazione del deposito nell'albo pretorio.TRIBUTIFRAT ha scritto:Chiedo la Vostra collaborazione:
ho avvisi ICI/imu da notificare:
- a soggetti irreperibili (cancellati all'anagrafe dell'ultima residenza per irreperibilita')
Ovviamente delle operazioni ne verrà dato riscontro nella relata di notifica
Vedrei due strade: si applica l'art. 140 del cpc - si invia l'atto ai messi notificatori che provvedono a depositare l'atto in ufficio e a dare comunicazione al contribuente dell'avvenuto deposito a mezzo lettera raccomandata.TRIBUTIFRAT ha scritto: - a soggetti che, nonostante la regolare residenza, non hanno ritirato presso l'Ufficio postale l'atto giudiziario nei tempi di deposito
Oppure si applica la procedura di cui all'art. 8 c. 2 e 3 della legge 890/82
utilizzerei i messi notificatori.TRIBUTIFRAT ha scritto: - a soggetti la cui busta è ritornata al Comune con la dicitura "sconosciuto"
Consiglio la lettura della sentenza di Cassazione 6102/2011 e di questo articolo http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/ ... o-comunale
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Paolo Gros
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- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
la notifica per compiuta giacenza in sede giustributaria non ha alcuna valenza poiche' il soggetto non e' a conoscenza dell'atto
...e nel caso di avviso di accertamento inviato come atto giudiziario (busta verde) tramite il servizio postale...si considera comunque notificato, anche se torna indietro con la dicitura "irreperibile", "sconosciuto" e simili, nonostante l'indirizzo di spedizione corrisponda con quello di residenza? grazie
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Paolo Gros
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- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
In caso di "irreperibilità relativa" (nessuno ha fisicamente ritirato l'atto, ma l'indirizzo è corretto), all'ufficio torna indietro la cartolina con la relata di notifica e l'atto è notificato dopo dieci giorni dall'avvenuto deposito - art. 8 c. 2 legge 890/1982 (se nessuno ritira l'atto, il plico viene restituito al mittente dopo sei mesi di deposito, ma l'atto è comunque notificato)vapi ha scritto:...e nel caso di avviso di accertamento inviato come atto giudiziario (busta verde) tramite il servizio postale...si considera comunque notificato, anche se torna indietro con la dicitura "irreperibile", "sconosciuto" e simili, nonostante l'indirizzo di spedizione corrisponda con quello di residenza? grazie
In caso di "irreperibilità assoluta" - all'ufficio torna indietro tutto il plico subito, con la dicitura "sconosciuto" o similari, ed in tal caso l'atto non è notificato. In questi casi, l'unica strada è farlo notificare al messo notificatore del comune di ultima residenza, che notifica l'atto a mezzo dell'albo pretorio.
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tributando
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nel caso di notifiche per atti della Procura destinati a ditte che cameralmente risultano ancora operative, ma che di fatto sono chiuse e non raggiungibili, e in assenza di curatore fallimentare, è giusto iscrivere all'albo art. 143 anche l'atto destinato alla ditta (anche se è già stato iscritto con art. 140 anche l'equivalente atto destinato al legale rappresentante), oppure è più corretto restituire all'ente emittente (procura) l'atto in questione motivandone la restituzione?
La notifica la farei al legale rappresentante secondo l'art. 145 cpc, eventualmente applicando l'art. 140 ovvero 143 in caso rispettivamente di irreperibilità relativa o assoluta del rappresentante legale, così come dice l'ultimo comma:
Art. 145.
(Notificazione alle persone giuridiche)
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
In altre parole, se hai già fatto il 140 al legale rappresentante perchè non l'hai trovato, direi che la notifica è a posto.
Art. 145.
(Notificazione alle persone giuridiche)
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
In altre parole, se hai già fatto il 140 al legale rappresentante perchè non l'hai trovato, direi che la notifica è a posto.

