Buonasera, vorrei avere chiarezza su un argomento che mi sta molto a cuore: la costituzione del fondo incentivante e, più precisamente, la destinazione al fondo dei risparmi dello straordinario ai sensi dell’art. 14 comma 3 e 15 comma 1 lett. M) del CCNL 1.4.1999.
Il dubbio è il seguente: se a consuntivo lo stanziamento dello straordinario non è stato interamente consumato (per ore non effettuate) i risparmi devono confluire nel fondo per la produttività ad incrementare le risorse variabili? Possono invece tali risparmi essere incamerati dall'Ente? Le risorse variabili sono "facoltative"?
Grazie per la cortese attenzione.
Dubbi sulla costituzione fondo risorse per la produttività
-
Paolo Gros
- Messaggi: 8889
- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
nozione dei "risparmi accertati a consuntivo" (art. 14 del CCNL dell’1.4.1999), utilizzabili per l'incremento delle risorse decentrate variabili per la contrattazione decentrata integrativa (art. 15, dello stesso CCNL).
-
Paolo Gros
- Messaggi: 8889
- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
il tetto del fondo 2015 non ha limite nel massimo per cui si riportano tali somme all'anno successivo .
art. 9 comma 2-bis
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.
sull'interpretazione poi di tale periodo ...
http://www.gianlucabertagna.it/category ... ecentrata/
che condivido
art. 9 comma 2-bis
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.
sull'interpretazione poi di tale periodo ...
http://www.gianlucabertagna.it/category ... ecentrata/
che condivido

