Buongiorno,
ho letto il seguente articolo: https://www.studiosigaudo.com/articoli/ ... sattoriali e, da quanto riportato, sembrerebbe che la verifica debba essere effettuata solo per pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.
Tuttavia, leggendo l'art. 48-bis-ter del DPR 602/1973, mi pare di capire che la verifica debba essere effettuata anche per pagamenti inferiori a 5.000 euro, mentre il blocco del pagamento (o il versamento all'Agente della riscossione) scatti soltanto qualora il beneficiario abbia cartelle esattoriali per un importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro.
In altre parole, se dalla verifica emergono debiti inferiori a 5.000 euro, il pagamento viene comunque effettuato al professionista.
La mia interpretazione è corretta? Oppure la soglia dei 5.000 euro riguarda già l'obbligo di effettuare la verifica?

