Buona giornata, per le assunzioni a tempo determinato della Polizia Locale, quali limitazioni ci sono?
Per la Polizia Locale ci sono deroghe? Grazie
Assunzioni tempo determinato PL
Grazie
E' ancora in vigore, giusto?
DL 78/2010 – articolo 9 comma 28
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? ... art9-com28
A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica ...
E' ancora in vigore, giusto?
DL 78/2010 – articolo 9 comma 28
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? ... art9-com28
A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica ...
Il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 ha attuato la previsione normativa, prevedendo (articolo 60) che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati
all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o
che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al
personale docente ed educativo degli enti locali;
e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da
adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti
sociali;
f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o
privati;
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi
di stabilizzazione.
https://www.ancidigitale.it/wp-content/ ... ennaio.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... gressivo=0
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati
all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o
che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al
personale docente ed educativo degli enti locali;
e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da
adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti
sociali;
f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o
privati;
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi
di stabilizzazione.
https://www.ancidigitale.it/wp-content/ ... ennaio.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... gressivo=0
https://www.lapostadelsindaco.it/rivist ... a-nel-2009
A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276
(...)
Si tratta di una norma di estrema complessità, riassumibile in un divieto di spendere per contratti flessibili una somma superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009, tetto che per gli enti rispettosi delle regole di finanza pubblica si eleva al 100%. In ogni caso, in quel tetto non rientrano le spese per lavori flessibili connessi:
alle funzioni di polizia locale;
alle funzioni di istruzione pubblica;
alle funzioni del settore sociale;
alle spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 (norma, per altro, abrogata).
----
Quindi un Ente Locale puo' assumere a tempo determinato un agente di polizia locale anchecse la spesa per assunzioni flessibili nel 2009 era bassissima, in quanto le limitazioni non si applicano alla Polizia Locale, giusto?
Grazie
A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276
(...)
Si tratta di una norma di estrema complessità, riassumibile in un divieto di spendere per contratti flessibili una somma superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009, tetto che per gli enti rispettosi delle regole di finanza pubblica si eleva al 100%. In ogni caso, in quel tetto non rientrano le spese per lavori flessibili connessi:
alle funzioni di polizia locale;
alle funzioni di istruzione pubblica;
alle funzioni del settore sociale;
alle spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 (norma, per altro, abrogata).
----
Quindi un Ente Locale puo' assumere a tempo determinato un agente di polizia locale anchecse la spesa per assunzioni flessibili nel 2009 era bassissima, in quanto le limitazioni non si applicano alla Polizia Locale, giusto?
Grazie

