Buonasera chiedo un chiarimento in merito alla seguente questione, avviso IMU 2012 preso in carica dalle poste italiane il 22/12/2017 e notificato al contribuente ilo 08/01/2018. Per l'ufficio l'avviso si ritiene notificato regolarmente tenendo conto che il perfezionamento della notifica avviene al momento della consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario, in questo caso avvenuta entro i cinque anni Cass,civ.sent.n.4943/2014-ord.n.385/2017 trovano conferma nelle pronunce della Corte Costituzionale sent. 477/2002. Un contribuente ribadisce che con la sentenza n. 431/2020 successiva a quella da me menzionata , la commissione Tributaria Provinciale di Napoli si è espressa affermando che la notifica degli accertamenti riguardanti i tributi locali si considera perfezionata alla data di ricezione da parte dei contribuente non a quella di consegna al servizio postale da parte dell'ente Pertanto , asserisce che ai fini dell'accertamento dei tributi locali non trova applicazione il principio di scissione del termine di notifica tra il notificante ed il destinatario del provvedimento in considerazione della natura sostanziale e non processuale dell'atto. Quale delle due sentenze sopra citate è quella attendibile?
Grazie in anticipo per l'attenzione
PRESCRIZIONE ACCERTAMENTO IMU 2012
- lucio guerra
- Messaggi: 6864
- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
A SEZIONI UNITE NEL 2022 dicono
https://www.neopa.it/news/tributi/2022- ... -anche-gli
...se la notifica si perfeziona gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato l'atto all'Ufficiale giudiziario (ovvero all'ufficio postale)...
https://www.neopa.it/news/tributi/2022- ... -anche-gli
...se la notifica si perfeziona gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato l'atto all'Ufficiale giudiziario (ovvero all'ufficio postale)...
Buongiorno, ringrazio per l'attenzione Lucio e Ullifa, ma in verità quello che mi serviva sapere è se l'avviso 2012 consegnato all'ufficio postale il 22/12/2017 e notificato al contribuente l'08/01/201, si può considerare regolarmente notificato . Il contribuente aveva già presentato istanza in autotutela anche nel 2018 e ha nuovamente ripresentato istanza presentato il 08/04/2022 , in quanto ha ricevuto per lo stesso avviso ingiunzione di pagamento il 23/03/2022 contestandone la prescrizione in quanto per lui notificato oltre i termini. Grazie
Come ha già scritto uillifa, la Cassazione SS.UU. sentenza n. 40543 del 17 dicembre 2021, ha tagliato la testa al toro, confermando il principio della scissione della notifica per gli atti tributari, con buona pace di alcune CTP che in questi ultimi tempi si sono inventate il contrario.
Per cui, rispondendo alla tua domanda: sì, nel momento in cui in giudizio provi che hai consegnato l'atto per la notifica entro il termine di decadenza, la notifica è valida, indipendentemente dalla data di ricevimento del contribuente.
Per cui, rispondendo alla tua domanda: sì, nel momento in cui in giudizio provi che hai consegnato l'atto per la notifica entro il termine di decadenza, la notifica è valida, indipendentemente dalla data di ricevimento del contribuente.

