Variazione di bilancio dopo il 30 novembre

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ROMEO14
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Iscritto il: 20/08/2017, 14:28

L'art. 175 prevede:

'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

Cosa vuol dire e in pratica cosa si fa?

Io ho ricevuto dalla regione una comunicazione di riparto oggi 29 Novembre (robe da chiodi, a bilancio quasi chiuso) di contributi per manutenzione del territorio (11.000 euro) che verranno erogati entro il 31/12/2018.
Non ho il capitolo in bilancio.
ROMEO14
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NESSUN SUGGERIMENTO?
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raffaelegranitto
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ROMEO14 ha scritto:NESSUN SUGGERIMENTO?
Variazioni di bilancio possibili anche dopo il 30 novembre
- Prelievi dal fondo di riserva
- Variazioni che possono essere adottate in base al comma 3 dell'articolo 175 del Dlgs 267/2000 quali :
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e del correlato programma di spesa In questo caso, non ci sono effetti sugli equilibri di bilancio e l'inserimento delle partite avviene in coerenza con il vincolo di destinazione
b) istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, al fine di consentirne la regolarizzazione senza la possibilità di effettuarne l'allocazione in termini di spesa perché non sono a destinazione vincolata .
- Utilizzo quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato.
Raffaele Granitto
ROMEO14
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b) istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, al fine di consentirne la regolarizzazione senza la possibilità di effettuarne l'allocazione in termini di spesa perché non sono a destinazione vincolata .
Grazie.

Il mio problema è come si faccia una variazione di bilancio in termini pratici. :cry:
Non l'ho mai fatta.
guendaccia
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ANCHE IO HO LO STESSO PROBLEMA...

Mi hanno assegnato un contributo ( duemila euro) di parte corrente, da destinare ad una spesa specifica ( per la quale si era chiesto il contributo...)
quindi avrei necessità di prevedere la nuova entrata e la nuova spesa di pari importo ( tutto in parte corrente)

rientra tra le variazioni " comma 3 dell'articolo 175 del Dlgs 267/2000 quali :
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e del correlato programma di spesa In questo caso, non ci sono effetti sugli equilibri di bilancio e l'inserimento delle partite avviene in coerenza con il vincolo di destinazione"
????
RMonti
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guendaccia ha scritto:ANCHE IO HO LO STESSO PROBLEMA...

Mi hanno assegnato un contributo ( duemila euro) di parte corrente, da destinare ad una spesa specifica ( per la quale si era chiesto il contributo...)
quindi avrei necessità di prevedere la nuova entrata e la nuova spesa di pari importo ( tutto in parte corrente)

rientra tra le variazioni " comma 3 dell'articolo 175 del Dlgs 267/2000 quali :
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e del correlato programma di spesa In questo caso, non ci sono effetti sugli equilibri di bilancio e l'inserimento delle partite avviene in coerenza con il vincolo di destinazione"
????
Sì perché, come dici, è a destinazione vincolata.
RMonti
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Iscritto il: 09/01/2015, 17:35

ROMEO14 ha scritto:b) istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, al fine di consentirne la regolarizzazione senza la possibilità di effettuarne l'allocazione in termini di spesa perché non sono a destinazione vincolata .
Grazie.

Il mio problema è come si faccia una variazione di bilancio in termini pratici. :cry:
Non l'ho mai fatta.
Vedi la lettera b) del punto 8.13 dell' allegato 4/2.

In pratica se l'istituzione del capitolo avviene nell’ambito di tipologia per la quale già esiste stanziamento, la competenza è della Giunta; in caso contrario, cioè l'istituzione del capitolo avviene nell’ambito di tipologia che non ha stanziamento, la competenza è del consiglio (con comunicazione al tesoriere).
guendaccia
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Iscritto il: 14/01/2015, 12:08

Vedi la lettera b) del punto 8.13 dell' allegato 4/2.

In pratica se l'istituzione del capitolo avviene nell’ambito di tipologia per la quale già esiste stanziamento, la competenza è della Giunta; in caso contrario, cioè l'istituzione del capitolo avviene nell’ambito di tipologia che non ha stanziamento, la competenza è del consiglio (con comunicazione al tesoriere).


LA GIUNTA PUO' DELIBERARE QUESTA VARIAIZONE DOPO IL 30 NOVEMBRE'????
RMonti
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guendaccia ha scritto:Vedi la lettera b) del punto 8.13 dell' allegato 4/2.

In pratica se l'istituzione del capitolo avviene nell’ambito di tipologia per la quale già esiste stanziamento, la competenza è della Giunta; in caso contrario, cioè l'istituzione del capitolo avviene nell’ambito di tipologia che non ha stanziamento, la competenza è del consiglio (con comunicazione al tesoriere).


LA GIUNTA PUO' DELIBERARE QUESTA VARIAIZONE DOPO IL 30 NOVEMBRE'????
Secondo me sì, con ratifica del consiglio comunque entro il 31/12 per cui ....
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