Cortese richiesta di chiarimento sull’art. 187 TUEL e punto 9.2 allegato 4/2 DLGS 118/2011:
Premessa: consuntivo 2016 approvato, consuntivo 2017 ancora no, in procinto di adottare schema di bilancio 2018-2020.
DOMANDA:
Avanzo da oneri di urbanizzazione non impegnati: sono entrate in conto capitale senza vincolo di specifica destinazione - giusto?
Se si tratta di entrate in conto capitale senza vincolo di specifica destinazione e – questo è il mio caso - sono confluite con il rendiconto 2016 (duemilasedici! - mentre il rendiconto 2017 non è stato ancora approvato) ,nella parte di avanzo (2016) sotto FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI (giusto?), possono essere applicate al preventivo 2018-2020 in parte investimenti – ripeto, prima dell’approvazione del consuntivo 2017?
Dalla lettura del 187 TUEL direi di no.
Confermate?
Tale trattamento di favore sembrerebbe riservato infatti solo alle quote derivanti dai fondi vincolati o accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato (per me 2016), e non ai fondi destinati.
Confermate?
Nel caso invece di quote derivanti da fondi vincolati, già accertate con il consuntivo 2016 (duemilasedici), si possono applicare al bilancio preventivo 2018-2020 anche prima del consuntivo 2017 e anche senza pre-consuntivo entro il 31 gennaio [dico senza, perchè rivenienti da un consuntivo già approvato]?
Confermate?
Grazie.
APPLICAZIONE AVANZO PRIMA DEL CONSUNTIVO - LIMITI
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PINCOPALLO
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1) applicazione avanzo destinato agli investimenti: è possibile solamente DOPO la approvazione del rendiconto 2017 (art. 187, comma 1, del TUEL);
2) utilizzo quota vincolata e quota accantonata dell'avanzo PRIMA della approvazione del rendiconto: è possibile solamente se derivano da economie di spesa su stanziamenti dell'esercizio PRECEDENTE (e quindi 2017); tale utilizzo viene disposto:
- a bilancio approvato: con determina dirigenziale per la quota vincolata (art. 175, comma 5-quater, lettera c, del TUEL) e con delibera di consiglio per la quota accantonata (art. 175, comma 2, del TUEL);
- nell'esercizio provvisorio, con delibera della Giunta, sia per la quota vincolata che per quella accantonata (art. 175, comma 5-bis, lettera a, del TUEL).
2) utilizzo quota vincolata e quota accantonata dell'avanzo PRIMA della approvazione del rendiconto: è possibile solamente se derivano da economie di spesa su stanziamenti dell'esercizio PRECEDENTE (e quindi 2017); tale utilizzo viene disposto:
- a bilancio approvato: con determina dirigenziale per la quota vincolata (art. 175, comma 5-quater, lettera c, del TUEL) e con delibera di consiglio per la quota accantonata (art. 175, comma 2, del TUEL);
- nell'esercizio provvisorio, con delibera della Giunta, sia per la quota vincolata che per quella accantonata (art. 175, comma 5-bis, lettera a, del TUEL).
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SOLVECOAGULA
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- Iscritto il: 11/02/2016, 12:17
Ti ringrazio.
Applicherò l'avanzo solo dopo l'approvazione del consuntivo 2017. Pazienteranno.

Applicherò l'avanzo solo dopo l'approvazione del consuntivo 2017. Pazienteranno.

