assegni familiari coniugi separati

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gabriele
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Iscritto il: 13/01/2015, 12:37

Un nostro dipendente è separato dall'anno scorso. Fino alla separazione ha percepito gli assegni familiari per la figlia e la moglie (a carico perché non lavorava).
Dopo la separazione il dipendente non ha percepito più gli assegni.
L'ex coniuge ha ora presentato, con decorrenza dalla data di separazione, una richiesta di assegni familiari per sé e la figlia (l'INPS ha riconosciuto il diritto all'ex coniuge di considerare la figlia come facente parte del suo nucleo familiare).
L'ex coniuge non lavora per cui nel modello ha inserito redditi zero. Qualcuno a cui è già capitato un caso come questo ha qualche riferimento sull'eventuale documentazione da consultare che specifichi come ci si deve comportare?
Devo pagare gli assegni all'ex coniuge del dipendente?
Grazie a chi può aiutarmi
giacco71
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Iscritto il: 08/01/2015, 20:48

Ciao
la moglie è tutelata in questo senso e deve percepire gli anf tramite ex marito.
Il riferimento del reddito è quello della moglie pertanto se non ha reddito avrà il massimo di Tab 12 n.componenti 2.
Noi l'abbiamo inserito nel cedolino del dipendente con mandato alla ex moglie.
gabriele
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Iscritto il: 13/01/2015, 12:37

giacco71 ha scritto:Ciao
la moglie è tutelata in questo senso e deve percepire gli anf tramite ex marito.
Il riferimento del reddito è quello della moglie pertanto se non ha reddito avrà il massimo di Tab 12 n.componenti 2.
Noi l'abbiamo inserito nel cedolino del dipendente con mandato alla ex moglie.
Grazie!!
Paolo Gros
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Iscritto il: 02/01/2015, 8:57

la moglie è tutelata ...non vi e' dubbio la norma e' del 1978 e da allora il concetto di famiglia non e' infatti cambiato...vabbe'
Paolo Gros
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gabriele
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Iscritto il: 13/01/2015, 12:37

Paolo Gros ha scritto:la moglie è tutelata ...non vi e' dubbio la norma e' del 1978 e da allora il concetto di famiglia non e' infatti cambiato...vabbe'
Sto cercando la norma di riferimento che hai indicato, ma non riesco a trovarla. Potresti cortesemente indicarmi gli estremi?
Grazie mille
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gsalurso
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Iscritto il: 27/01/2015, 13:26

Il reddito da tenere presente al fini dell’ammontare dell’assegno familiare è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione.

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 09/09/2003 n° 13200, precisando che l’istituto dell’assegno al nucleo familiare, introdotto dalla legge 153/88, ha carattere squisitamente assistenziale e che il reddito del coniuge legalmente ed effettivamente separato viene in considerazione solo per stabilire il diritto all’erogazione della provvidenza assistenziale.
(fonte Altalex)
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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