Un contribuente che ha ricevuto avviso di accertamento per omesso versamento ci ha richiesto la riduzione ad 1/3 delle sanzioni per acquiescenza.
A nostro avviso la sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento pari al 30% dell'importo evaso non può essere ridotta e quindi va versata integralmente dal contribuente.
Ho visto diversi commenti che confermano questo. Siete d'accordo ?
Mi potreste indicare cortesemente anche la fonte normativa che conferma che tale sanzione non può essere ridotta.
Grazie
RIDUZIONE SANZIONI
la sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento è del 30% e non può essere ridotta in quanto:
1-la sanzione per omesso , parziale versamento è disciplinata dall'art.13 del D.Lgs. 471/1997.
2- le sanzioni per omessa presentazione dichiarazione o infedele dichiarazione sono disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art.14 del D.Lgs. 504/92. Il comma 4 del medesimo art.14 disponde che le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita sagli articoloi 16 e 17 del D.Lgs. 472 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento de tributo, se dovuto e della sanzione.
1-la sanzione per omesso , parziale versamento è disciplinata dall'art.13 del D.Lgs. 471/1997.
2- le sanzioni per omessa presentazione dichiarazione o infedele dichiarazione sono disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art.14 del D.Lgs. 504/92. Il comma 4 del medesimo art.14 disponde che le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita sagli articoloi 16 e 17 del D.Lgs. 472 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento de tributo, se dovuto e della sanzione.
- lucio guerra
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ottimo e abbondante ...

