COMODATO D'USO GRATUITO

LILLARIA
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Il nostro comune nell'anno 2015 prevedeva un’aliquota agevolata per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di I grado in linea retta previo presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di nototrietà limitatamente a 2 fabbricati di proprietà.
Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità riguardo ai requisiti per beneficiare dell’agevolazione dell’abbattimento del 50% della base imponibile, ci chiediamo se, nel caso in cui un contribuente non rientri in tale casistica ma possegga, oltre all’immobile di proprietà in cui risiede, 2 o più immobili a disposizione, si possa applicare l’aliquota agevolata già prevista dal Comune nel 2015 (senza riduzione della base imponibile)
Unborn
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si
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lucio guerra
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va applicata l'aliquota agevolata come stabilita nel 2015 ma le condizioni di applicazione del comodato sono quelle di legge

non è possibile, a mio parere, applicare altre condizioni ... essendo ormai compiutamente disciplinata dalla legge la regola del comodato

quindi non possono coesistere condizioni diverse da quelle stabilite dallo stato, dovendo invece restare l'aliquota agevolata ......divieto aumento aliquore (art.1 comma 26) ...... che sarà applicabile alla base imponibile ridotta del 50%

questo è il mio pensiero
lucio guerra
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lucio guerra
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evidenzio ancora

le condizioni di applicazione del comodato sono quelle di legge
lucio guerra
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LILLARIA
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Quindi i soggetti che non rientrano nella nuova concezione di uso gratuito, sono soggetti ad aliquota ordinaria con un conseguente aumento del carico fiscale rispetto al 2015? In questo caso è consentito? Grazie mille?
Unborn
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a mio avviso no. infatti la norma stabilisce una riduzione della base imponibile stabilita dal Comune qualora il comodato rispetti determinate condizioni. se non rispettate, qualora lo scorso anno il Comune avesse già un' aliquota agevolata per il comodato, questa rimane tale e quale o comunque non può essere aumentata.
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lucio guerra
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come chiarito dalla circolare in materia

il comune può stabilire anche apposita aliquota (7,6 +/- 3) ..... verificando che con tali aliquote non vi sia un aumento del tributo rispetto al 2015
lucio guerra
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lucio guerra
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i soggetti che non rientrano nella nuova concezione di uso gratuito, sono soggetti ad aliquota ordinaria con un conseguente aumento del carico fiscale rispetto al 2015, per disposizione normative sulle condizioni di applicanzione dell'imposta............... che nulla ha a che fare con le limitazioni imposte dall'art.1 comma 26

.... e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..............

altrimenti avrebbero dovuto sospendere anche la norma nazionale che prevede ora l'applicazione del comodato con regole ben precise senza alcuna discrezionalità comunale
lucio guerra
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Ipotenusa15
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L'IFEL il 24 febbraio, al quesito numero 9, in merito all'uso gratuito a contitolare, dice che in questo caso l'agevolazione non spetta in quanto in caso di contitolarità il conferimento del godimento di un bene non è qualificabile come comodato

CONDIVISIBILE

Poi però il 21 marzo aggiunge "tuttavia, non si rinvengono nella normativa particolari elementi ostativi al diritto ad usufruire dell'agevolazione in commento, qualora i comproprietari rispettino tutti i requisiti previsti dalla norma.

Quindi anche in caso di comproprietà, se hanno gli altri requisiti, possono usufruire dell'agevolazione?

O il 30 aprile ne pubblicano un'altra?
Paolo Gros
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...tuttavia, non si rinvengono nella normativa particolari elementi ostativi ..

mi paiono un po' smarriti
Paolo Gros
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