il diritto d'abitazione art.540 si forma sull'immobile di proprietà del defunto o comuni
quindi dalla morte del marito la moglie è soggetto passivo al 100% e dalla data di residenza sarà la sua abitazione principale
IMU - diritto abitazione coniuge superst. e cambio residenza
- lucio guerra
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Buongiorno,
coniugi A e B separati con sentenza. A risiede in una abitazione mentre B in un altro Comune. A viene a mancare, B sposta la residenza un anno dopo la morte del coniuge nella casa di esclusiva proprietà di A andata in successione a B insieme ai due figli.
In questo caso, tenuto conto della separazione e della non coincdenza della residenze al momento del decesso nella casa coniugale, il diritto di abitazione vale ugualmente?
Grazie.
coniugi A e B separati con sentenza. A risiede in una abitazione mentre B in un altro Comune. A viene a mancare, B sposta la residenza un anno dopo la morte del coniuge nella casa di esclusiva proprietà di A andata in successione a B insieme ai due figli.
In questo caso, tenuto conto della separazione e della non coincdenza della residenze al momento del decesso nella casa coniugale, il diritto di abitazione vale ugualmente?
Grazie.
art. 548 c.c.Faber68 ha scritto:Buongiorno,
coniugi A e B separati con sentenza. A risiede in una abitazione mentre B in un altro Comune. A viene a mancare, B sposta la residenza un anno dopo la morte del coniuge nella casa di esclusiva proprietà di A andata in successione a B insieme ai due figli.
In questo caso, tenuto conto della separazione e della non coincdenza della residenze al momento del decesso nella casa coniugale, il diritto di abitazione vale ugualmente?
Grazie.
quindi nel caso sia stata separazione senza addebito si, il diritto di abitazione si costituisce anche per il coniuge già separata. Ovviamente sarà esente solo da quanto ha preso residenza e dimoraIl coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151(1), ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato [585 c.c.](2).
(1) Quindi sia nell'ipotesi in cui vi sia stata separazione consensuale (v. art. 158 del c.c.), sia in caso di separazione giudiziale con addebito a carico del coniuge defunto o senza addebito.
(2) Oltre alla quota di legittima a cui ha diritto, al coniuge spettano anche i diritti d'uso (v. art. 1021 del c.c.) e di abitazione (v. art. 1022 del c.c.) di cui all'art. 540 del c.c. sulla casa assegnata in sede di separazione (v. art. 155 quater del c.c.).

