RIMBORSO IMU SU AREA EDIFICABILE

carlo garbuio
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lucio guerra ha scritto:il valore deliberato dal comune è solamente di riferimento
vero, e deve essere documentato, come riportato in delibera
lucio guerra ha scritto:non ci sono leggi che stabiliscono il valore venale in comune commercio, proprio per sua definizione
e mai esisteranno. Esistono però metodologie estimative riconosciute e accettate da tutti i professionisti, associazioni, pubblica amministrazione & C.
con dati e l'uso di metodologie condivise (non è quindi ammessa "la propria" metodologia) il contenzioso dovrebbe essere contenuto, invece è in crescita ... un motivo ci sarà, o no?
lucio guerra ha scritto: quindi il valore venale in comune commercio potrà essere diverso dal valore deliberato dal comune con allegata eventuale perizia di stima oppure facendo riferimento a compravendite della zona
Vero
lo stesso deve fare il comune che, in fase di accertamento, dovrà produrre una STIMA puntuale dell'area edificabile oggetto di contestazione ...
il riferimento alle compravendite della zona non è un'opzione ma la base della valutazione e del valore deliberato, come previsto dalla legge
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lucio guerra
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quindi ?? sono d'accordo con quanto scritto ma non vedo la materia del contender

il contenzioso è in crescita a prescindere dalla corretta valutazione di un'area

alla fine degli anni 90 i proprietari di terreni chiedevano in tutte le maniere alle amministrazioni la previsione di edificabilità di un'area essendo a suo tempo la tassazione più ridotta

oggi avviene l'esatto contrario, anzi dei cittadini si lamentano della edificabilità dell'area perche la tassazione è aumentata ed il mercato immobiliare è quasi fermo

il punto d'incontro è comprendere che se hai in qualche modo caldeggiato l'edificabilità di un'area 25 anni fa. adesso non puoi arrabbiarti, cerca di dichiarare un valore attendibile e vedrai che nessun comune ti correrà dietro

almeno questo è il mio pensiero
lucio guerra
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carlo garbuio
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lucio guerra ha scritto:non vedo la materia del contender
il motivo del contendere è questo
lucio guerra ha scritto:il valore è quello venale in comune commercio e quindi quello dichiarato dal contribuente come risultante da atto di compravendita
il valore venale di comune commercio non è quello dichiarato in atto ma quello derivante da dati certi e uso delle metodologie condivise
carlo garbuio
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in base a quanto condiviso, altro motivo del contendere è questo
ilariap ha scritto:Buongiorno,
questo Ente con Deliberazione della Giunta ha stabilito i valori mimini di riferimento per le aree edificabili a cui attenersi in sede di accertamento.
Un contribuente nel 2010 ha acquistato n. 2 aree edificabili con atto notarile, valore dichiarato in atto €/mq. 52,05. paga l'IMU sulle aree edificabili utilizzando il valore dichiarato in atto. (il valore deliberato dal Comune per quell'area è nettamente inferiore, €/mq. 20,00.)
il contribuente presenta nel corrente anno istanza di rimborso per gli anni 2012 - 2013 - 2014 - 2015 allegando perizia di stima dei terreni (datata 30/12/2015) da cui si evince che l'attuale valore delle aree è di 19,05 €/mq.
la scrivente non ritiene corretta l'istanza. eventualmente il contribuente potrà versare dal 2016 l'imu considerando il valore deliberato dal comune e non quello derivante da perizia (in quanto inferiore al deliberato)
è corretto?
la correttezza dell'istanza non può essere basata su quanto scritto nel messaggio, va verificato il valore di mercato puntuale dell'area edificabile in oggetto per gli anni 2012,2013,2014,2015
il valore va calcolato non utilizzando approssimative semplificazioni ( come €/mq o €/mc) ma per comparazione o con il valore di trasformazione, come riportato nelle regole estimative comunemente condivise e accettate dal mondo professionale, compresa la stessa agenzia delle entrate, il tutto fondato su una precisa, documentata e sempre verificabile ricerca di mercato
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