Indennità art. 42 d.lgs. 151/2001

kkk1972
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Paolo Gros ha scritto:l'indennita' mesile e' una indennita' su 12 mesi , ma ovviamente e' solo una mia opinione
Io sostengo che dall'emanazione del d.lgs. 119/2011, che ha apportato le modifiche al d.lgs. 151/2001, riscrivendo quasi completamente l'articolo 42, le cose sono cambiate.
Prima, in effetti, sia l'INPS che l'INPDAP si erano espresse nel senso di conglobare il rateo di tredicesima nel calcolo dell'indennità mensile.
Dal momento delle modifiche normative, secondo me questo è escluso.
Questa non è la mia opinione, è quello che dicono anche siti "ufficiali", ad esempio quello gestito dall'INAIL:
http://www.superabile.it/web/it/COMMUNI ... 33638.html
durante il periodo di fruizione del congedo straordinario retribuito ai sensi del Decreto Legislativo n. 151/2001, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro, che precede il congedo.
Il nuovo comma 5-ter dell'art. 42 Decreto Legislativo n. 151/2001, innovato dal Decreto Legislativo n. 119/2011, introduce novità sulla indennità erogata, stabilendo che questa sia computata esclusivamente sulle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione. Vengono pertanto escluse gratifiche, incentivi, indennità, straordinari, tredicesima, tutti quegli elementi variabili delle retribuzione, che sono quindi diversi nei mesi dell'anno.

Si ricorda che, in precedenza, l'indennità riconosciuta era comprensiva del rateo di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè quelli relativi a tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.

Nella Circolare INPDAP 28 dicembre 2011, n. 22 si specifica che "la riconducibilità ai criteri di fissità e continuità delle voci retributive comporta l'esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati".
Lo diceva anche la circolare dell'INPDAP citata (anche se non così chiaramente).
http://www.inps.it/NormativaExInpdap/ci ... 2_2011.pdf
kkk1972
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Paolo Gros
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...che questa sia computata esclusivamente sulle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione. Vengono pertanto escluse ...


e' tutto un loro ragionamento che non condivido in assoluto e trovo davvero artato oltre che penalizzante ancorche' rispetti l'opinione di tutti
Paolo Gros
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kkk1972
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Sarà anche penalizzante, però il ragionamento è tutt'altro che "artato", il comma 5-quinquies esclude espressamente la tredicesima.
kkk1972
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Paolo Gros
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come detto rispetto l'opinione di tutti e la tua senza alcun dubbio
Paolo Gros
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kkk1972
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Anche io rispetto l'opinione di tutti, ci mancherebbe.
Semplicemente tentavo di convincerti, perché mi era parso che ti fosse sfuggita la modifica normativa.
Anche a me capita di "perdermi qualche pezzo", soprattutto negli argomenti che non sono il mio pane quotidiano. :mrgreen:
kkk1972
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Marisa

Grazie,grazie,grazie
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kkk1972
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Marisa ha scritto:Grazie,grazie,grazie
Questo forum non mi fa sentire sola.
Lieto che la discussione ti sia stata utile.
Ciao.
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tyla
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Iscritto il: 07/01/2015, 11:01

A supporto (purtroppo) della mutata considerazione della valenza dell'istituto in oggetto:
- pareri INPS / Min. Lavoro che, negli anni passati, hanno espressamente confermato la salvaguardia ai fini della 13^ per i permessi mensili ex l. 104/92 ma non hanno fatto altrettanto per il congedo;
- l'espressa a stesura del dlgs 119/2011 fa invece propendere per il contrario;
- allo stesso modo, i permessi mensili sono stati salvati dalle penalizzazioni sui trattamenti pensionistici anticipati ma così non è stato per il congedo;
- il DFP, con parere 2285/2013, conferma sui periodi di congedo anche effetti interruttivi della carriera (idem INPS con circ. 28/2012).

E' difficilmente sostenibile infatti che il congedo disabili - che, ricordiamo, non costituisce altro che una "variante" del congedo NON retribuito per eventi e cause particolari ex art. 4 L. 53/2000 - non sia una sospensione del rapporto di lavoro, cui la legge collega il diritto ad un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ecc...

Per chiudere il cerchio, sulla 13^ l'art. 5 ccnl 1996 dispone che non spetti per i periodi di mancata retribuzione/prestazione lavorativa mentre, salvo congedi parentali e malattia fg., per le varie assenze previste dal dlgs 151/2001 rimanda alle norme ivi previste . E oggi, il 151/2001 dice che non matura.
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