tarsu 2010 e 2011-ruoli approvati ad aprile 2015-
In effetti è stata propria la CTP di Isernia con la sentenza n.174/2014 ( per gli anni di imposta 2008 e 2009) che ha accolto la censura del contribuente perchè non sono stati notificati titoli esecutivi entro i tre anni ai sensi dell' art.1 c.163 l.296/2006.Sentenza della CTP Isernia n.174 del 17/09/2014 “” Devesi premettere che,effettivamente,gli impugnati provvedimenti si presenta illegittimo e vano, perciò annullati.In particolare,la censura della ricorrente relativa alla decadenza risulta pregiudizievole ed assorbente rispetto alle altre.E trattasi di censura fondata, perché nessun titolo esecutivo è stato notificato alla ricorrente/contribuente entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto esecutivo( ossia, rispettivamente entro il 31/12/2011 ed il 31/12/2012)”” . Anche numerose risposte a quesiti sull' argomento da parte della rubrica " l' esperto risponde" del Sole 24 Ore sono dell' avviso di cui sopra. E' chiaro che sul forum si confrontano opinioni ma è anche vero che la discussione avviene tra esperti del settore. Grazie comunque per l' attenzione.
-
Paolo Gros
- Messaggi: 8889
- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
nessuno e' depositario della verita' e quando le casistiche riguardano fatti specifici gia' all' esame dell'organo giustributario e' a tale autorita' che occorre riferirsi
-
mafalda rossi
- Messaggi: 550
- Iscritto il: 09/01/2015, 10:46
scusate
nell'anno 2012 il mio comune ha provveduto ad approvare con determinazione il ruolo ordinario TARSU per detta annualità, con previsione che la riscossione volontaria veniva gestita direttamente dal comune, con apertura di apposito ccp per far confluire dette somme.
A giugno 2014 abbiamo emesso i solleciti per coloro che avessero pagato parzialmente o non avessero affatto pagato la TARSU 2012, richiedendo con tale atto solo l'imposta pura (senza interessi e sanzioni) dando 60 giorni dalla notifica del sollecito (notificato attraverso AR) decorso inutilmente tale periodo, venivano irrogate sanzioni ed interessi ....... ora dovremmo procedere a generare il flusso per recuperare coattivamente (a mezzo ingiunzione fiscale) le somme non ancora pagate dai contribuenti.
Azione questa, di cui ci avvaliamo di un concessionario abilitato (no equitalia)
Ora il flusso da trasferire al concessionario, che ce lo ha richiesto in formato 290, dovrà comprendere la tassa le sanzioni gli interessi e le addizionali, giusto?
Qualora il contribuente non dovesse versare entro i 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione maturano gli interessi moratori sui quali spetta l'aggio ???
nell'anno 2012 il mio comune ha provveduto ad approvare con determinazione il ruolo ordinario TARSU per detta annualità, con previsione che la riscossione volontaria veniva gestita direttamente dal comune, con apertura di apposito ccp per far confluire dette somme.
A giugno 2014 abbiamo emesso i solleciti per coloro che avessero pagato parzialmente o non avessero affatto pagato la TARSU 2012, richiedendo con tale atto solo l'imposta pura (senza interessi e sanzioni) dando 60 giorni dalla notifica del sollecito (notificato attraverso AR) decorso inutilmente tale periodo, venivano irrogate sanzioni ed interessi ....... ora dovremmo procedere a generare il flusso per recuperare coattivamente (a mezzo ingiunzione fiscale) le somme non ancora pagate dai contribuenti.
Azione questa, di cui ci avvaliamo di un concessionario abilitato (no equitalia)
Ora il flusso da trasferire al concessionario, che ce lo ha richiesto in formato 290, dovrà comprendere la tassa le sanzioni gli interessi e le addizionali, giusto?
Qualora il contribuente non dovesse versare entro i 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione maturano gli interessi moratori sui quali spetta l'aggio ???
-
Paolo Gros
- Messaggi: 8889
- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
ci avvaliamo di un concessionario ... acui trasmettete le ingiunzioni 639 firmate ?
in tal caso non e' una concessione
in tal caso non e' una concessione
-
mafalda rossi
- Messaggi: 550
- Iscritto il: 09/01/2015, 10:46
le ingiunzioni sono a firma del concessionario.
relativamente al pagamento della TARSU anni 2008 e 2009 con sentenza n. 174, in data 17/09/2014, la C.T.P. di Isernia, nell’ accogliere i ricorsi li annulla e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, con la seguente motivazione :
““…..….la censura della ricorrente relativa alla decadenza risulta pregiudizievole ed assorbente rispetto alle altre. E trattasi di censura fondata, perché nessun titolo esecutivo è stato notificato alla ricorrente/ contribuente entro il terzo anno successivo a quello cui l’ accertamento è divenuto definitivo ( ossia, rispettivamente, entro il 31/12/2011 ed il 31/12/2012)””;
““…..….la censura della ricorrente relativa alla decadenza risulta pregiudizievole ed assorbente rispetto alle altre. E trattasi di censura fondata, perché nessun titolo esecutivo è stato notificato alla ricorrente/ contribuente entro il terzo anno successivo a quello cui l’ accertamento è divenuto definitivo ( ossia, rispettivamente, entro il 31/12/2011 ed il 31/12/2012)””;
-
Paolo Gros
- Messaggi: 8889
- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
...essun titolo esecutivo è stato notificato alla ricorrente/ contribuente entro il terzo anno successivo a quello cui l’ accertamento è divenuto definitivo..
INFATTI QUESTA E' LA NORMA
INFATTI QUESTA E' LA NORMA
e, quindi,un Comune che gestiva direttamente( senza il concessionario) la TARSU adottando il sistema dell' ingiunzione fiscale ex 639/1910 deve applicare, dall' 1/1/2007, il comma 163 art.1 l.296/2006 e procedere, pena la decadenza, entro tre anni dall' accertamento definitivo che, anche la Cassazione ha confermato,decorre, per il principio della denuncia "ultra attiva" dall' anno successivo a quello di imposta ( anno 2008-decadenza 31.12.2011).
E' così o no ?
E' così o no ?
-
Paolo Gros
- Messaggi: 8889
- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
sic est

