posizione organizzativa a dipendente fascia C
Con la mancanza di livelli D esperti provenienti dai C che non possono concorrere per la mancanza della laurea, col nuovo contratto è possibile dare la P.O. ad un dipendente C e se sì per quanto tempo. Ci sono molti comuni senza dipendenti in D ma tantissimi che hanno un solo D di solito il tecnico comunale o il ragioniere capo e poi tutti C esperto ma senza laurea; poichè non si è pensato nella riforma delle progressioni verticali di prevedere la possibilità di un dipendenti in C con almeno 10 anni di servizio di poter concorrere per la posizione in D anche in assenza di laurea ora vedo che molti comuni specie i più piccoli hanno questo problema. Grazie per le risposte
- AsproMonte
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- Iscritto il: 16/02/2018, 17:02
I dipendenti di categoria C possono avere la posizione organizzativa solo se nel proprio ente non ci sono dipendenti di categoria D (anche uno solo) 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
ART. 13
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.
ART. 14 CCNL
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.
ART. 14 CCNL
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.
Buongiorno.
Ho bisogno di chiarimenti sulla situazione del Comune in cui lavoro.
Non vi sono dipendenti con qualifiche dirigenziali, né di categoria D.
Esistono 5 Aree così suddivise:
- Area Affari Generali (di cui Responsabile è il Segretario);
- Area Cultura (di cui Responsabile è il Vice Sindaco, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000);
- Area Economico-Finanziaria (di cui Responsabile è l'Istruttore Ammnistrativo Contabile di categoria C);
- Area Tecnico-Manutentiva (di cui Responsabile è l'Istruttore Tecnico di categoria C);
- Area Vigilanza e Servizi alla Persona (di cui Responsabile è il Sindaco, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000).
A seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria in essere, da marzo il posto del Segretario Comunale resterà vacante.
Il Sindaco ha intenzione di affidare a me, Istruttore Amministrativo categoria C, con titolo di studio di Laurea in Giurisprudenza, una posizione organizzativa, probabilmente quella dell'Area Afffari Generali, a capo della quale fino ad oggi vi è il Segretario.
Non occupandomi della materia del Personale, volevo capire se la cosa è fattibile oppure no.
Grazie.
Ho bisogno di chiarimenti sulla situazione del Comune in cui lavoro.
Non vi sono dipendenti con qualifiche dirigenziali, né di categoria D.
Esistono 5 Aree così suddivise:
- Area Affari Generali (di cui Responsabile è il Segretario);
- Area Cultura (di cui Responsabile è il Vice Sindaco, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000);
- Area Economico-Finanziaria (di cui Responsabile è l'Istruttore Ammnistrativo Contabile di categoria C);
- Area Tecnico-Manutentiva (di cui Responsabile è l'Istruttore Tecnico di categoria C);
- Area Vigilanza e Servizi alla Persona (di cui Responsabile è il Sindaco, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000).
A seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria in essere, da marzo il posto del Segretario Comunale resterà vacante.
Il Sindaco ha intenzione di affidare a me, Istruttore Amministrativo categoria C, con titolo di studio di Laurea in Giurisprudenza, una posizione organizzativa, probabilmente quella dell'Area Afffari Generali, a capo della quale fino ad oggi vi è il Segretario.
Non occupandomi della materia del Personale, volevo capire se la cosa è fattibile oppure no.
Grazie.
- AsproMonte
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- Iscritto il: 16/02/2018, 17:02
Senza Segretario Comunale non può convocare gli organi di Giunta e Consiglio oltre ad altre cose ... più che della responsabilità (che secondo me può affidarti) mi preoccuperei di come sostituire la figura del Segretario Comunale 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
Da quanto ho appreso dal Sindaco, il riconoscimento della posizione organizzativa è la premessa per incaricarmi del ruolo di Vicesegretario.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del mio Comune, infatti, prevede che "Il Vicesegretario è individuato tra i Responsabili di Area in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Segretario e dei titoli di studio previsti per la partecipazione al concorso pubblico per segretari comunali e provinciali".
Vorrei approfondire i passi per la nomina a responsabile di posizione organizzativa, soprattutto dal punto di vista dell'indennità che può essere riconosciuta per rispettare tutti i limiti imposti dalla normativa.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del mio Comune, infatti, prevede che "Il Vicesegretario è individuato tra i Responsabili di Area in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Segretario e dei titoli di studio previsti per la partecipazione al concorso pubblico per segretari comunali e provinciali".
Vorrei approfondire i passi per la nomina a responsabile di posizione organizzativa, soprattutto dal punto di vista dell'indennità che può essere riconosciuta per rispettare tutti i limiti imposti dalla normativa.
- AsproMonte
- Messaggi: 1761
- Iscritto il: 16/02/2018, 17:02
Se esiste un Vice Segretario dovrebbe esistere anche un Segretario cui fare il vice ... per la serie "l'itagliano questo sconosciuto" 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
Beh, certo, la nomina a Vicesegretario presuppone il Segretario.
Il problema nasce perché, dal punto di vista delle spese di personale, il Comune può sostenere solo un Segretario a scavalco che sia presente qualche ora, mentre il Sindaco vorrebbe una presenza più "costante"...
Ma il punto di partenza è la nomina a responsabile di p.o.
Il problema nasce perché, dal punto di vista delle spese di personale, il Comune può sostenere solo un Segretario a scavalco che sia presente qualche ora, mentre il Sindaco vorrebbe una presenza più "costante"...
Ma il punto di partenza è la nomina a responsabile di p.o.
Nel caso specifico puoi essere nominato responsabile di P.O.
L'importo dell'indennità dipende dal regolamento che disciplina le cosiddette "pesature" di tali indennità e il tetto disponibile in base alla normativa vigente tenendo anche conto della facoltà di incremento all'interno delle quote variabili del fondo e delle quote della capacità assunzionale (quest'ultimo aspetto va valutato anche alla luce della nuova norma che entrerà in vigore il 20 aprile)
L'importo dell'indennità dipende dal regolamento che disciplina le cosiddette "pesature" di tali indennità e il tetto disponibile in base alla normativa vigente tenendo anche conto della facoltà di incremento all'interno delle quote variabili del fondo e delle quote della capacità assunzionale (quest'ultimo aspetto va valutato anche alla luce della nuova norma che entrerà in vigore il 20 aprile)

