scorrimento graduatoria concorsuale

amministrativoc1
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Iscritto il: 20/01/2015, 12:30

Ti lascio la convinzione di aver ragione. Tanti auguri a chi salta la persona in graduatoria.
SaraTrib
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Iscritto il: 27/01/2015, 18:57

Sinceramente non saprei quale delle due soluzioni sia corretta, ma la tesi di amministrativoc1 mi lascia perplessa, in quanto potrebbe aprire la porta a dimissioni strumentali, ovvero il n. 2 nella graduatoria dell'ente A, potrebbe dare le dimissioni dall'ente B solo per rispondere alla chiamata di un ente C (magari più interessante). Sono eccessivamente diffidente?
decima
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Iscritto il: 02/01/2015, 14:05

SaraTrib ha scritto:Sinceramente non saprei quale delle due soluzioni sia corretta, ma la tesi di amministrativoc1 mi lascia perplessa, in quanto potrebbe aprire la porta a dimissioni strumentali, ovvero il n. 2 nella graduatoria dell'ente A, potrebbe dare le dimissioni dall'ente B solo per rispondere alla chiamata di un ente C (magari più interessante). Sono eccessivamente diffidente?
hai perfettamente centrato il punto
amministrativoc1
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Iscritto il: 20/01/2015, 12:30

Beh se vogliamo essere diffidenti perché fare una convenzione dopo aver fatto il concorso.. Perché il comune x è non l'ente y.. Forse perché a me piace più quella graduatoria?
Nemesi83
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Iscritto il: 19/11/2015, 12:37

Scusate, come può il Comune A depennare il 2 collocato utilmente in graduatoria per aver rinunciato ad assunzione presso ente B? Poniamo caso che il Comune B, disti 500 km dal Comune A, non trovate legittimo che il 2 collocato in graduatoria rifiuti/rinunci dal momento che ha partecipato al concorso bandito dal Comune A?
Io trovo corretto che non venga depennato e che un eventuale ente C scorra la graduatoria sempre dal 2.
amministrativoc1
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Iscritto il: 20/01/2015, 12:30

Esattamente nemesi, ma aggiungo, se anche il comune A cede al comune B( e questo comune B e dirimpettaio dell'ente cedente) la graduatoria per assumere e il primo disponibile accetta, perchè il comune A dovrebbe cancellarlo dalla graduatoria?

In fondo l'unico titolato a disporre direttamente ed agire sulla graduatoria è l'ente che ha bandito il concorso. Solo una ev. rinuncia al comune che ha bandito il concorso comporta la cancellazione dalla stessa. in tutti gli altri casi a mio modesto parere no (salvo ovviamente una richiesta diretta di cancellazione per x motivi del candidato).
Sogni la notte
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Nemesi83 ha scritto:Scusate, come può il Comune A depennare il 2 collocato utilmente in graduatoria per aver rinunciato ad assunzione presso ente B? Poniamo caso che il Comune B, disti 500 km dal Comune A, non trovate legittimo che il 2 collocato in graduatoria rifiuti/rinunci dal momento che ha partecipato al concorso bandito dal Comune A?
Io trovo corretto che non venga depennato e che un eventuale ente C scorra la graduatoria sempre dal 2.
Se non gli hanno puntato una pistola alla testa per fargli firmare il contratto con il Comune B, la graduatoria scorre a prescindere da quello che accade al rapporto tra 2 e il Comune B.
amministrativoc1
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Iscritto il: 20/01/2015, 12:30

"Se non gli hanno puntato una pistola alla testa per fargli firmare il contratto con il Comune B, la graduatoria scorre a prescindere da quello che accade al rapporto tra 2 e il Comune B."

In che senso, nn riesco a capire l'affermazione.

Se il Comune A ha la graduatoria, secondo me è proprio l'Ente A che ha titolarità per depennare i candidati.
E se il Comune A, potesse avere la facolta di scorrere la graduatoria, perchè mai dovrebbe depennare il primo utilmente collocato , perchè lavora in un ente B dopo esser pescato dalla stessa graduatoria? Se non ha rinunciato esso rimane la dove è. Secondo me. Solo una rinuncia alla chiamata dell'ente A comporta la cancellazione o una propria contestuale assunzione presso ente B. In caso contrario il secondo rimane tale fino a che l'ente in cui ha fatto il concorso lo convochi ufficialmente.

L'obbligazione è tra ente che bandisce e candidati utilmente collocati.
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