il decreto art.11 comma 1 lettera a) conferma solo che i differenziali di peo non devono essere considerati al fine del calcolo del limite 2016.
per il resto è tutto uguale
In GURI il DL 135/18
Dove lo leggi?
1). In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle
assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita'
finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il
personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
1). In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle
assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita'
finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il
personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
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Gianluca Bertagna
- Messaggi: 2
- Iscritto il: 16/10/2015, 10:13
La norma esclude dal limite gli incrementi di cui all'art. 48 del d.lgs. 165/01. Sono gli incrementi dei CCNL previsti in sede di programmazione di bilancio e sui quali la Corte dei conti interviene con la certificazione. Si tratta degli incrementi che vengono quindi previsti dallo Stato utili ai fini della contrattazione nazionale.
Pertanto, in tale casistica, rientrano a mio parere solo gli incrementi dell'art. 67 comma 2 lettera a) e lettera b).
Gli unici che di fatto costituiscono un incremento al fondo del trattamento accessorio.
Pertanto, in tale casistica, rientrano a mio parere solo gli incrementi dell'art. 67 comma 2 lettera a) e lettera b).
Gli unici che di fatto costituiscono un incremento al fondo del trattamento accessorio.

