Soggetto inadempiente da Verifica Acquisti PA e IVA

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t&t
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Da una verifica in Acquisti in rete PA un soggetto professionista risulta inadempiente per cui siamo in attesa dell'atto di pignoramento c/o terzi di Equitalia. Considerato che per la verifica delle inadempienze l'importo è stato indicato al netto di IVA a chi dobbiamo versare l'IVA? grazie
Paolo Gros
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comunque all'erario se iva in split
Paolo Gros
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ullifa
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a memoria sui professionisti non si applica lo split. da cui a mio avviso tutto al soggetto pignorante
t&t
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Il dubbio sorge proprio perché non va in split...solo che l'IVA è un credito dell'Erario e se va al soggetto pignorante va a compensare l'ammontare dei debiti del professionista ma non arriverà mai all'Erario....ci chiedavamo se in questi casi particolari esista una deroga che permetta di versare all'Erario come se fosse in regime di Split...
ullifa
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Penso che il professionista dovrà fare la sua dichiarzione iva e poi se sarà a debito dovrà versare..se ne occuperà l'erario .

p.s perche nelaverifica equitalia avete indicato l'importo a netto ivo. a mio avviso (tratandosi di professionista) andava messo tutto (competenze + cassa + iva) - la ritenuta di acconto= netto che se non fosse stato pignoarto gli avresti pagato.
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Don Zauker
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confermo quanto detto da ullifa

Nel caso di professionisti, nella verifica si indica l'importo totale decurtato della ritenuta d'acconto. Niente iva split.
Paolo Gros
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sommessamente risposi.... se iva in split
Paolo Gros
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t&t
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Fino all'anno scorso pur non essendoci il sistema dello split payment quando si verificava l'inadempienza indicavamo l'importo al netto di iva (confermato anche su altri post) per tutte le fatture (anche se non relative a professionisti) per cui ci chiediamo come mai quest'anno il ragionamento cambia? Grazie
ullifa
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scomodando il preceente forum

http://www.paologros.net/t5216-verifica-equitalia

..L'importo e' sempre al lordo dellì'Iva.


NELLA CIRCOLARE N. 22/2008 DEL MINISTERO ECONOMIE E FINANZE, COME MI VIENE SUGGERITO DA UN COLLEGA, AL PAGAMENTO DI SOMME SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE CITA TESTUALMENTE ...." IN QUESTE IPOTESI , LA SOGLIA DI 10.000 EURO DI CUI ALL'ART.48/BIS VA INTESA RIFERITA ALL'IMPORTO DA PAGARE AL NETTO DELLE RITENUTE EFFETTUATE.......", E' CAMBIATO QUALCOSA? GRAZIE DI NUOVO.


PAGAMENTO DI SOMME SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE
In taluni casi il pagamento può avere ad oggetto delle somme assoggettate per legge a ritenuta fiscale alla fonte (ad esempio correlate a prestazioni di lavoro autonomo).
In queste ipotesi, la soglia di diecimila euro di cui all’articolo 48-bis va intesa riferita all’importo da pagare al netto delle ritenute effettuate, trattandosi di somme in realtà trattenute in ossequio a puntuali disposizioni legislative (cfr. Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
t&t
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GRAZIE...ABBIAMO ANCHE NOI RIPRESO IN MANO QUELLA CIRCOLARE....
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