Buongiorno,
..delibera tariffe Imu e Tasi 07/08/2015(Ns. Comune dichiarato dissesto dal commissario 28/5/15) le tariffe non sono applicabili,corretto?
Grazie
approvazione delibere
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Paolo Gros
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Corte dei conti, sezione regionale di controllo Toscana, Pres. D’Auria – Rel. Peluffo, delibera 31 marzo 2015, n. 28
Il Comune che presenta un dissesto finanziario deve deliberare per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e tariffe nella misura massima consentita dalla normativa prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL): la finalità dell’art. 251 del TUEL, ispirata alla necessità prioritaria di garantire tutte le entrate finanziarie occorrenti per fronteggiare la situazione di emergenza in cui si trova l’amministrazione finanziaria, non può che indurre a un’interpretazione particolarmente restrittiva delle misure previste e cioè una rimodulazione dell’imposta di soggiorno che però deve partire dall’applicazione del tributo nella misura massima prevista.
Il Comune che presenta un dissesto finanziario deve deliberare per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e tariffe nella misura massima consentita dalla normativa prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL): la finalità dell’art. 251 del TUEL, ispirata alla necessità prioritaria di garantire tutte le entrate finanziarie occorrenti per fronteggiare la situazione di emergenza in cui si trova l’amministrazione finanziaria, non può che indurre a un’interpretazione particolarmente restrittiva delle misure previste e cioè una rimodulazione dell’imposta di soggiorno che però deve partire dall’applicazione del tributo nella misura massima prevista.
......Il Comune che presenta un dissesto finanziario deve deliberare per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e tariffe nella misura massima consentita dalla normativa...quindi aveva cmq l'obbligo di dichiarare entro il 30/7/15 e cmq non oltre 30 giorni dal dichiarato dissesto, giusto?
Art. 251 c. 5 DLGS. 267/00
"Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
Art. 251 c. 5 DLGS. 267/00
"Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
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Paolo Gros
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'obbligo di dichiarare...che cosa ?
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Paolo Gros
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forse mi sbaglio ma mi pare che q questa domanda abbiano abbondantemebte risposto sia Lucio che Sigaudo
SICCOME IL MIO DIRIGENTE è UN PO' PERPLESSO VORREI ESSERE SICURO...QUINDI RIPORTANDO QUESTO ARTICOLO
Art. 251 c. 5 DLGS. 267/00
"Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
POSSO AFFERMARE CON CERTEZZA CHE LE NS. DELIBERE NON POSSONO AVERE EFFICACIA ESSENDO STATE DELIBERATE OLTRE IL 30 LUGLIO?
Art. 251 c. 5 DLGS. 267/00
"Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
POSSO AFFERMARE CON CERTEZZA CHE LE NS. DELIBERE NON POSSONO AVERE EFFICACIA ESSENDO STATE DELIBERATE OLTRE IL 30 LUGLIO?
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Paolo Gros
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quanto esposto mi pare sufficientemente esaustivo valutando che il forum non esprime consulenze e certezze ma solo opinioni fornite da operatori del settore in modo assolutamente gratuito
- Marco Sigaudo
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Buongiorno NIKI.
Le risposte sono le stesse date in un altro post, spero siano esaustive e non ti portino a aprirne un terzo.
Le risposte sono le stesse date in un altro post, spero siano esaustive e non ti portino a aprirne un terzo.
Marco Sigaudo
Moderatore Forum Tutto PA
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- lucio guerra
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