Alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 5714 del 17/04/2015, che ha annullato la circolare 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, che imponeva ai dipendenti di giustificare l'assenza dal servizio per l'espletamento di visite mediche, esami diagniostici, prestazioni specialistiche, avvalendosi dei permessi per documentati motivi personali (tre giorni annui), o dei permessi da recuperarsi (trentasei ore annue) e una volta esauriti ferie, sono a chiedervi all'interno dei comuni quale sia la giusta procedura da applicarsi al fine di non ledere alcun diritto ai dipendenti.
grazie.
Assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche
- antonio satriano
- Messaggi: 310
- Iscritto il: 07/01/2015, 9:19
Con la citata sentenza" il giudice amministrativo, pur riconoscendo la differenza tra gli istituti dell’assenza e del permesso come introdotti dalla nuova normativa, ha affermato che la nuova disposizione non può intervenire sic et simpliciter nell’ambito della normativa contrattuale vigente, rilevando la differenza delle finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) rispetto alle assenze per malattia nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici.(flp difesa-notiziario n. 40/2015)"Fernando A. ha scritto:Alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 5714 del 17/04/2015, che ha annullato la circolare 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, che imponeva ai dipendenti di giustificare l'assenza dal servizio per l'espletamento di visite mediche, esami diagniostici, prestazioni specialistiche, avvalendosi dei permessi per documentati motivi personali (tre giorni annui), o dei permessi da recuperarsi (trentasei ore annue) e una volta esauriti ferie, sono a chiedervi all'interno dei comuni quale sia la giusta procedura da applicarsi al fine di non ledere alcun diritto ai dipendenti.
grazie.
Antonio Satriano - e-mail - hsatria@tin.it
Nelle more dell'inserimento della prescrizione nella normativa contrattuale collettiva, è possibile secondo voi adottare un provvedimento del segretario comunale in cui si disponga che: "la giustificazione dell'assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dovrà avvenire mediante presentazione all'Ufficio Personale di idonea certificazione rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria, anche in ordine al giorno e all'orario di entrata e di uscita del dipendente dallo studio medico o dalla struttura che hanno svolto la prestazione. Il permesso sarà limitato alla durata della prestazione, risultante, come sopra detto, dall'attestazione del medico o della struttura" ???
secondo me se ci si sottopone ad una visita specialistica, terapia, ... giustificando l'assenza come malattia .... non esiste la malattia ad ore e peratnto la certificazione deve necessariamente riportare gli orari, ma tanto vale per tutta la giornata
-
Paolo Gros
- Messaggi: 8889
- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
è possibile concedere un permesso breve ex art. 19 CCNL 6/7/1995
Il mio responsabile sostiene che per essere valida l'attestazione che rilascia la struttura dove viene effettuata la visita oltre alla data e ora deve riportare che si tratta di MALATTIA.
Io ho letto anche la prassi INPS e ho cercato le ultime novità in materia e in quasi tutti i casi viene detto che basta l'attestazione della struttura per considerare il giorno malattia.
Va chiarito che detti giorni sono soggetti a riduzione stipendio e quant'altro previsto per le malattie e rientrano nel computo totale dei giorni.
Sostiene che secondo l'ANCI se è malattia bisogna seguire la prassi "completa" della malattia....
Io ho letto anche la prassi INPS e ho cercato le ultime novità in materia e in quasi tutti i casi viene detto che basta l'attestazione della struttura per considerare il giorno malattia.
Va chiarito che detti giorni sono soggetti a riduzione stipendio e quant'altro previsto per le malattie e rientrano nel computo totale dei giorni.
Sostiene che secondo l'ANCI se è malattia bisogna seguire la prassi "completa" della malattia....

