mobilità di un LSU da un ufficio all'altro dello stesso ente

Rispondi
Fabio Piero Fracasso
Messaggi: 73
Iscritto il: 05/05/2015, 16:54

Buon giorno.
Vorrei sapere se, ai fini mobilità di un LSU nello stesso ente locale, debbano esprimere parere favorevole entrambi gli uffici coinvolti .
Grazie
Paolo Gros
Messaggi: 8889
Iscritto il: 02/01/2015, 8:57

evidentemente si poiche' non credo che l'uno sia subordinato all'altro
Paolo Gros
Moderatore Forum Tutto Pa

paologros1958@libero.it
paologros1958@gmail.com
Fabio Piero Fracasso
Messaggi: 73
Iscritto il: 05/05/2015, 16:54

Evidentemente no, perché nel mio ente il passaggio di un LSU dall'ufficio A all'ufficio B ha visto - incredibilmente- il parere del primo ma non il "gradimento" del secondo
Paolo Gros
Messaggi: 8889
Iscritto il: 02/01/2015, 8:57

quando si hanno certezze normalmente non si pongono domande .
anche le persone vengono uccise ma non per questo e' legale
Paolo Gros
Moderatore Forum Tutto Pa

paologros1958@libero.it
paologros1958@gmail.com
carlomagno
Messaggi: 498
Iscritto il: 02/01/2015, 15:19

No anche se sono tutti daccordo lsu arriva con un progetto preciso non e possibile cambiarlo in corso.
e bene ricordare non è un dipendente ma una persona che partecipa alla realizzazione un progetto ben preciso.
La mobilià è un istituito dei i dipendenti e basta poi se uno per svolgere il progetto deve andare su altro ufficio questo e possibile.
Fabio Piero Fracasso
Messaggi: 73
Iscritto il: 05/05/2015, 16:54

Rassicuro il dr. Gros, la cui attività di moderatore del forum è benemerita, circa le - presunte- certezze che nutrirei sulla materia, tali da indurmi, secondo lui, a porre inutili domande. Come temevo, difatti, la normativa che sono riuscito a reperire contiene maglie larghe e, per di più, nel caso di taluni enti locali, aumenta il tasso d'incertezza.

Sentite questa: l’art. 12 (rubricato “Mobilità del Personale”) del Protocollo di organizzazione, gestione, procedure, rapporto di utilizzo dei lavoratori socialmente utili dell’amministrazione comunale di Napoli decreto legislativo 25/2/2000 n. 81 recita testualmente al comma 2 : " Il 93° Servizio può disporre mobilità del personale tra i servizi utilizzatori, o per esigenze di servizio, o qualora gli stessi manifestino formalmente la volontà di non avvalersi della collaborazione del Personale, o nel caso di istanze prodotte ai sensi delle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204 e 5 febbraio 1992 n. 104."

Il che ha prodotto le circostanze da me segnalate e lamentate

Buona giornata a tutti
Rispondi