mobilità e legge di stabilità 2015

mara72
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Iscritto il: 15/01/2015, 10:32

Buongiorno a tutti vi sottopongo il presente quesito:
Comune di 7900 abitanti, spese di personale nel limite corretto, posto vacante in pianta organica D1 settore affari generali che si vuole coprire nel minor tempo possibile.
Nell'attesa della pubblicazione dei sovrannumeri provinciali (se non ho interpretato male 90 gg dalla pubblicazione della legge di stabilità) quindi fine marzo, è possibile secondo voi pubblicare un bando di mobilità tra Enti senza correre rischi?
Grazie mille e buon fine settimana a tutti
kkk1972
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Iscritto il: 15/01/2015, 2:04

La sola pubblicazione non comporta certo rischi.... :mrgreen:
Resta da capire quale sarà l'interpretazione che si affermerà, cioè se la necessità di ricollocare il personale delle province, blocca solo le assunzioni da concorso/graduatoria o anche la mobilità volontaria. :?:
kkk1972
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Paolo Gros
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La norma parla di nuove assunzioni e la mobilita' non lo e' ....
Paolo Gros
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vicesegretario82
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Medesima situazione. Nella programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2015 abbiamo previsto la copertura di un istruttore direttivo amministrativo con procedura di mobilità volontaria. Ho già avviato quella obbligatoria, approvato il bando ma il nostro commissario prefettizio (nel mio ente attualmente c'è la gestione commissariale) mi ha sospeso l'avvio della pubblicazione perchè ne teme la nullità in base al nuovo divieto: sto insistendo che la nuova disposizione non si applica alla mobilità che non è una nuova assunzione!
Paolo Gros
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Con il massimo rispetto di Italia Oggi e di chi vi scrive ma il fatto che sia assolutamente evidente che nuova assunzione e mobilita' sia la tessa cosa lo lascerei dire al legislatore......
Paolo Gros
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Sono d'accordo. Si tratta di un divieto,perché dare una interpretazione estensiva? Il legislatore parla chiaramente di "assunzioni"
kkk1972
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Iscritto il: 15/01/2015, 2:04

In punta di diritto, la mobilità non è un'assunzione, ma come non lo è la mobilità volontaria, non lo è nemmeno la mobilità del personale in esubero delle province.
Quindi non si capisce perché il personale delle province lo si deve prendere solo nei limiti delle capacità assunzionali e non anche oltre tali limiti (visto che non ho nemmeno il problema della spesa di personale).
Nella sostanza però il ragionamento di Oliveri non è sbagliato, prima di spostare Tizio da un comune ad un altro, sarebbe meglio che si verificasse se non è possibile ricollocare un dipendente di una provincia.
In ogni caso anche lui lo dice: è il Governo che deve chiarire cosa si può e cosa non si può fare.
Speriamo lo faccia alla svelta, la chiarezza aiuterà tutti: comuni, dipendenti delle province, ecc.
kkk1972
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clarag
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io la interpreto cosi: una nuova assunzione (da concorso intendo) comporta l'inserimento di nuovo personale nei ruoli della PA. ha pertanto un senso che su di essi vi sia un blocco in quanto prima di "inserire" nuovo personale occorre smaltire le eccedenze che derivano dalla province. La mobilità da un ente ad un altro non sottrae un posto a personale delle province perche da qualche parte si libera un posto (se c'e' una mobilità in entrata c'e' anche una mobilità in uscita) x cui nulla di compromesso ne' per le finanze pubbliche ne' per i dipendenti provinciali
poi tutto è complicabile per cui possiamo estendere interpretazioni all'infinito e scorprire limite e divieti ovunque. pero a me viene da pensare semplicemente cosi .
no alle nuove assunzioni perche sottraggo un posto ai dipendenti provinciali
si alle mobilità perche non comprometto nulla. la mobiità è un trasferimento di personale anche se poi ora l'abbiamo resa una cosa complicatissimia....
Paolo Gros
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